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La sentenza n. 59 del 2007 rigetta il conflitto di attribuzione sollevato dal Tribunale di Roma contro la delibera del Senato che aveva dichiarato insindacabili le dichiarazioni del senatore Emiddio Novi sull’operato della magistratura napoletana, pubblicate sul quotidiano “Roma” il 7 febbraio 2002. La Corte ha ritenuto sussistente il nesso funzionale tra l’articolo di stampa e specifici atti parlamentari del senatore, concludendo che il Senato non ha ecceduto le proprie attribuzioni costituzionali.
Di cosa si tratta
Quarantuno magistrati della Procura di Napoli avevano convenuto in giudizio il senatore Novi per risarcimento danni in relazione a un articolo pubblicato sul quotidiano “Roma”, in cui li accusava di inettitudine, opportunismo politico e connivenza con la “sinistra affarista”. Il Senato aveva dichiarato quelle dichiarazioni insindacabili. Il Tribunale di Roma aveva contestato l’esistenza del nesso funzionale.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Roma – sezione prima civile ha promosso conflitto di attribuzione nei confronti del Senato della Repubblica in relazione alla delibera del 30 giugno 2004 (Doc. IV-ter, n. 5), chiedendo che fosse dichiarato che non spettava al Senato qualificare come insindacabili le dichiarazioni del senatore Novi nell’articolo pubblicato il 7 febbraio 2002, in riferimento all’art. 68, primo comma, della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato che spettava al Senato deliberare l’insindacabilità. Ha accertato l’esistenza di un legame temporale tra l’articolo (7 febbraio 2002) e specifici atti parlamentari del senatore (due interventi in aula, tre interpellanze e una interrogazione tra dicembre 2001 e gennaio 2002), nonché la sostanziale corrispondenza di significato tra le critiche alla magistratura napoletana espresse nell’articolo e quelle contenute negli atti parlamentari del medesimo senatore.
Il principio
La sussistenza del nesso funzionale richiede due elementi concorrenti: il legame temporale tra l’attività parlamentare e quella esterna, di modo che questa abbia una finalità divulgativa della prima, e la sostanziale corrispondenza di significato tra le opinioni espresse nelle due sedi. Quando entrambi gli elementi sono presenti il Senato può legittimamente deliberare l’insindacabilità ai sensi dell’art. 68, primo comma, Cost.
Domande e risposte
Perché in questo caso il nesso funzionale è stato ritenuto sussistente e non nei casi Sgarbi?
Nel caso Novi, la Corte ha trovato specifici atti parlamentari del medesimo senatore — interpellanze e interrogazioni sulla magistratura napoletana datate pochi giorni prima dell’articolo — con contenuto sostanzialmente coincidente con le critiche espresse nell’articolo di stampa. Nelle sentenze n. 52 e n. 53/2007 (casi Sgarbi), invece, mancava questa corrispondenza specifica.
Gli articoli di giornale firmati da un parlamentare possono essere insindacabili?
Sì, a condizione che costituiscano la divulgazione di posizioni già espresse in atti parlamentari tipici del medesimo parlamentare, con legame temporale e sostanziale corrispondenza di contenuto.
Cosa accade al processo civile dei quarantuno magistrati?
A seguito della sentenza, il Senato non ha ecceduto le proprie attribuzioni. Il Tribunale di Roma dovrà dichiarare il non luogo a procedere sulla domanda risarcitoria in relazione alle dichiarazioni coperte dalla garanzia dell’art. 68 Cost.
Norme collegate
- Art. 68 della Costituzione — Insindacabilità parlamentare per le opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni
- Art. 102 della Costituzione — Autorità giudiziaria ordinaria, le cui attribuzioni sono oggetto del conflitto
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