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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 3, della legge n. 251/2005 (ex Cirielli), sollevata dal Tribunale di Patti in riferimento all’art. 3 della Costituzione. Il giudice rimettente non aveva descritto la fattispecie concreta, rendendo impossibile valutare la rilevanza della questione.

Di cosa si tratta

La legge n. 251 del 2005 (cosiddetta ex Cirielli) aveva riformato i termini di prescrizione dei reati. L’art. 10, comma 3, limitava l’applicazione delle nuove disposizioni più favorevoli — nei processi di primo grado — ai soli procedimenti per i quali non fosse ancora stata dichiarata l’apertura del dibattimento. Il Tribunale di Patti riteneva che ciò creasse una disparità di trattamento tra imputati in processi già avviati e quelli in processi non ancora a dibattimento.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Patti, sezione distaccata di Sant’Agata di Militello, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 3, della legge 5 dicembre 2005, n. 251, in riferimento all’art. 3 della Costituzione (principio di uguaglianza). La norma impugnata, secondo il rimettente, introduceva una diversità di trattamento tra processi pendenti già con dibattimento aperto e quelli ancora nella fase precedente.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione per difetto di motivazione sulla rilevanza. Il giudice a quo aveva omesso di descrivere la fattispecie concreta del giudizio principale, rendendo impossibile verificare se la norma impugnata fosse effettivamente applicabile al caso. La Corte ha inoltre rilevato che, nelle more del giudizio, era intervenuta la propria sentenza n. 393 del 2006, che aveva già dichiarato l’illegittimità costituzionale parziale della stessa norma.

Il principio

L’omessa descrizione della fattispecie concreta da parte del giudice rimettente comporta il difetto di motivazione sulla rilevanza, che è causa di manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale.

Domande e risposte

Che cos’è la legge ex Cirielli?

È la legge 5 dicembre 2005, n. 251, che ha modificato le norme sulla prescrizione dei reati, sulla recidiva e sulle attenuanti generiche nel codice penale.

Perché la questione è stata dichiarata inammissibile?

Perché il tribunale rimettente non aveva spiegato quali fossero i fatti concreti del processo a quo, impedendo alla Corte di verificare se la norma impugnata fosse rilevante per quel giudizio.

Cosa aveva già deciso la Corte sull’art. 10 della legge 251/2005?

Con la sentenza n. 393 del 2006 la Corte aveva già dichiarato l’illegittimità costituzionale parziale dell’art. 10, comma 3, limitatamente alle parole relative ai “processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento”.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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