La guida

Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

Con l’ordinanza n. 83 del 2007 la Corte costituzionale dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità degli artt. 205, secondo comma, n. 2, e 222, primo comma, del codice penale, sollevata dal GUP del Tribunale di Torino. Il rimettente chiedeva che per l’imputato prosciolto per totale infermità di mente, la cui pericolosità sociale potesse essere fronteggiata con il ricovero in comunità terapeutica psichiatrica, non fosse obbligatorio il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario. La Corte ribadisce che la creazione di nuove misure di sicurezza è riservata al legislatore.

Di cosa si tratta

In un procedimento penale con rito abbreviato, il GUP del Tribunale di Torino doveva pronunciarsi sulla responsabilità di un imputato affetto da accertata incapacità di intendere e di volere. Il perito psichiatrico aveva ritenuto “ottimale” l’inserimento in una comunità terapeutica psichiatrica, giudicando “esageratamente contenitivo” l’ospedale psichiatrico giudiziario. Il GUP chiedeva alla Corte di consentire al giudice di disporre il ricovero in comunità terapeutica al posto dell’OPG.

La questione di legittimità costituzionale

Il GUP del Tribunale di Torino ha sollevato questione di legittimità degli artt. 205, secondo comma, n. 2) e 222, primo comma, del codice penale, in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione, nella parte in cui impongono il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario anche quando la pericolosità sociale potrebbe essere fronteggiata con il ricovero in una struttura terapeutica psichiatrica di tipo contenitivo.

La decisione della Corte

La Corte dichiara la manifesta inammissibilità. Già con l’ordinanza n. 254 del 2005 la Corte aveva dichiarato inammissibile una questione analoga, osservando che “il giudice a quo chiede alla Corte di creare e di disciplinare una nuova misura di sicurezza”, il che esulerebbe dai poteri della Corte, comportando scelte discrezionali riservate al legislatore. Il rimettente, inoltre, non aveva adeguatamente tenuto conto della più recente giurisprudenza, anche di legittimità, secondo cui la libertà vigilata con opportune prescrizioni può essere eseguita anche in strutture psichiatriche protette.

Il principio

Esula dalla sfera dei poteri della Corte costituzionale creare nuove misure di sicurezza o ampliare la tipologia di quelle applicabili all’imputato prosciolto per infermità psichica: si tratta di scelte discrezionali che rientrano nella esclusiva competenza del legislatore. Il rimettente deve esaurire le possibilità interpretative offerte dal diritto vigente prima di sollevare questione di legittimità costituzionale.

Domande e risposte

Cosa è l’ospedale psichiatrico giudiziario (OPG) e quali alternative esistevano nel 2007?

L’OPG era una struttura detentiva per i soggetti prosciolti per infermità di mente socialmente pericolosi. A seguito della sentenza n. 253 del 2003, la Corte aveva già consentito al giudice di disporre, in alternativa all’OPG, misure di sicurezza diverse (tra cui la libertà vigilata) idonee a contemperare esigenze di cura e controllo della pericolosità.

Perché il rimettente riteneva insufficiente la libertà vigilata?

Perché nel caso concreto il perito aveva concluso che la libertà vigilata non sarebbe stata “sufficientemente contenitiva” della pericolosità sociale dell’imputato. Tuttavia la Corte ha rilevato che la giurisprudenza più recente consentiva di eseguire la libertà vigilata con apposite prescrizioni anche in strutture psichiatriche protette: il rimettente non aveva tenuto conto di questa evoluzione.

Cosa è successo dopo questa pronuncia?

La questione del superamento degli OPG ha continuato ad essere dibattuta, fino alla legge n. 9 del 2012 che ha previsto la loro chiusura e la trasformazione in residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza (REMS), strutture sanitarie non carcerarie. La Corte ha più volte sollecitato il legislatore ad intervenire in questa materia.

Norme collegate

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.