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Con l’ordinanza n. 84 del 2007 la Corte costituzionale dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità dell’art. 13, comma 7, del Testo unico sull’immigrazione (d.lgs. n. 286 del 1998), sollevata dal Giudice di pace di Roma. Il rimettente lamentava che la norma non prevedesse la nomina di un difensore di ufficio iscritto nelle liste speciali al momento dell’emissione del decreto prefettizio di espulsione. La Corte afferma che la norma disciplina una fase amministrativa, non giurisdizionale, rispetto alla quale non opera la garanzia del difensore d’ufficio.
Di cosa si tratta
Il Giudice di pace di Roma era investito del giudizio di convalida di decreti di espulsione emessi nei confronti di cittadini extracomunitari. Il giudice sosteneva che il diritto di difesa del destinatario del decreto di espulsione richiedesse la nomina di un difensore di ufficio già al momento dell’emissione del decreto, non solo nella successiva fase di convalida giurisdizionale. Aveva sollevato tredici ordinanze di rimessione identiche.
La questione di legittimità costituzionale
Il Giudice di pace di Roma ha sollevato questione di legittimità dell’art. 13, comma 7, del d.lgs. n. 286 del 1998, nella parte in cui non prevede la nomina di un difensore di ufficio al momento dell’emissione del decreto prefettizio di espulsione, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte dichiara la manifesta infondatezza. L’art. 24, secondo comma, Cost. garantisce l’effettività del diritto di difesa nell’ambito dei procedimenti giurisdizionali ove sia in questione una posizione giuridica sostanziale. La norma censurata disciplina invece una fase amministrativa (l’emissione del decreto prefettizio), in cui il ricorso all’autorità giudiziaria è solo eventuale. Il destinatario del decreto è comunque posto nelle condizioni di avvalersi dei rimedi giurisdizionali che l’ordinamento appresta a difesa dei suoi diritti. Quanto all’art. 3 Cost., il raffronto tra il destinatario del decreto di espulsione (atto amministrativo) e il destinatario di un atto penale è tra fattispecie assolutamente eterogenee.
Il principio
Il diritto di difesa garantito dall’art. 24, secondo comma, Cost. opera nell’ambito dei procedimenti giurisdizionali e non si estende automaticamente alle fasi amministrative che precedono l’eventuale ricorso al giudice. L’emissione del decreto prefettizio di espulsione è un atto amministrativo e non richiede la previa nomina di un difensore di ufficio.
Domande e risposte
Lo straniero destinatario di un decreto di espulsione ha diritto a un difensore?
Ha diritto all’assistenza di un difensore di fiducia (la norma glielo comunica), mentre il diritto a un difensore di ufficio opera nel successivo giudizio di convalida davanti al Giudice di pace. Non è prevista, secondo la Corte, la nomina automatica di un difensore d’ufficio nelle liste speciali già nella fase amministrativa.
Cosa succede nella fase di convalida del decreto di espulsione?
Il decreto di espulsione viene sottoposto al Giudice di pace per la convalida entro 48 ore. In quella sede giurisdizionale operano le garanzie del giusto processo e lo straniero è assistito da un difensore. È in questa fase, e non in quella amministrativa, che il diritto di difesa trova piena tutela.
Perché il rimettente aveva proposto tredici ordinanze identiche?
Perché la questione di legittimità era stata sollevata nel corso di tredici procedimenti distinti di convalida di decreti di espulsione nei confronti di altrettanti cittadini extracomunitari. La Corte ha riunito i giudizi per decidere con un’unica pronuncia, in quanto tutte le ordinanze ponevano la medesima questione.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza, parametro dedotto dal rimettente
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa, parametro principale della questione
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