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La Corte dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni. Il Tribunale di Napoli contestava che la delega per la riforma del rito societario (l. n. 366/2001) fosse troppo vaga e che il d.lgs. n. 5/2003 avesse ecceduto i criteri direttivi. La Corte richiama precedenti identici già decisi con la stessa soluzione.
Di cosa si tratta
Il decreto legislativo n. 5/2003 ha introdotto un rito speciale per le controversie in materia societaria (poi abrogato nel 2012), alternativo al processo ordinario. Il Tribunale di Napoli, in dodici diverse controversie, sosteneva che la legge delega (l. n. 366/2001) non indicasse principi e criteri direttivi sufficientemente determinati, in violazione dell’art. 76 della Costituzione.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Napoli ha sollevato questione sull’art. 12 della legge n. 366/2001 (delega) e, in via subordinata e derivata, degli artt. da 2 a 17 del d.lgs. n. 5/2003, in riferimento all’art. 76 della Costituzione (principi e criteri direttivi della delega legislativa).
La decisione della Corte
Manifesta inammissibilità per difetto di prospettazione. Il rimettente proponeva due letture della stessa norma (legge delega) che si escludevano a vicenda: la prima come troppo indeterminata (questione principale), la seconda come sufficientemente determinata (questione subordinata). Non si può fare contemporaneamente: la Corte non può essere chiamata a scegliere tra due interpretazioni contraddittorie. Identico difetto era già stato rilevato nelle ordinanze n. 360 e n. 209 del 2006.
Il principio
Il rimettente non può proporre alla Corte due letture contrastanti della stessa norma, lasciando alla Corte stessa la scelta tra di esse. L’ordinanza di rimessione deve contenere un’interpretazione univoca e motivata della norma censurata, che giustifichi il dubbio di costituzionalità.
Domande e risposte
Cosa prevede l’art. 76 della Costituzione sulla delega legislativa?
Il Parlamento può delegare al Governo l’esercizio della funzione legislativa, ma deve fissare principi e criteri direttivi, indicare l’oggetto e il tempo limitato entro cui esercitare la delega. Una delega troppo generica viola l’art. 76 Cost.
Cosa era il “rito societario” del d.lgs. n. 5/2003?
Era un processo civile speciale per le controversie societarie, caratterizzato da uno scambio scritto di atti prima dell’udienza (sistema “a cascata”) con l’obiettivo di accelerare i tempi. Fu abrogato dal d.lgs. n. 150/2011 e le cause rientrarono nel rito ordinario.
Quando il Governo eccede i limiti della delega?
Quando emana un decreto legislativo che va al di là dei principi e criteri fissati dalla legge delega, introducendo norme che il Parlamento non aveva autorizzato. In quel caso il decreto è incostituzionale per violazione dell’art. 76 Cost.
Norme collegate
- Art. 76 della Costituzione — Delega legislativa: il Parlamento può delegare al Governo con principi e criteri
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