Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
Il Giudice di pace di Roma dubitava che l’art. 27 del d.lgs. n. 274/2000 violasse l’uguaglianza e il giusto processo, consentendo alla persona offesa di portare direttamente a giudizio l’imputato senza il filtro del pubblico ministero, con un giudice che aveva già formato il decreto di convocazione. La Corte dichiara le questioni manifestamente inammissibili.
Di cosa si tratta
Nel rito davanti al giudice di pace, la persona offesa può presentare ricorso immediato per citare direttamente a giudizio l’imputato (art. 21 d.lgs. n. 274/2000). Se il pubblico ministero esprime parere contrario o rimane inerte, il giudice emette comunque il decreto di convocazione trascrivendo l’addebito formulato dalla persona offesa. Il rimettente riteneva questo meccanismo irragionevole e lesivo dell’imparzialità del giudice.
La questione di legittimità costituzionale
Norma impugnata: art. 27, commi 1, 3, lettera d), e 4, del d.lgs. n. 274/2000. Parametri: artt. 3, 24 e 111 Cost. Rimettente: Giudice di pace di Roma.
La decisione della Corte
Manifesta inammissibilità di tutte e tre le questioni. La Corte rileva che il rimettente non ha adeguatamente motivato l’inapplicabilità dell’orientamento della Cassazione (sez. IV pen., n. 33675/2004) che aveva offerto una soluzione interpretativa in grado di soddisfare le esigenze costituzionali denunciate; inoltre, l’ordinanza è priva della descrizione della fattispecie concreta e della motivazione sulla rilevanza delle questioni in via subordinata.
Il principio
Il rimettente deve confrontarsi con gli orientamenti giurisprudenziali di legittimità che possono offrire soluzioni conformi a Costituzione; la mancata esplorazione di tali soluzioni rende inammissibile la questione. La motivazione deve essere, in ogni caso, autosufficiente e ancorata ai fatti concreti del giudizio a quo.
Domande e risposte
Come funziona il ricorso immediato della persona offesa nel rito del GdP?
La persona offesa presenta un ricorso al giudice di pace descrivendo il fatto; il giudice trasmette al pubblico ministero, che può esprimere parere favorevole o contrario entro venti giorni. Se il p.m. è contrario o inerte, il giudice emette comunque il decreto di convocazione trascrivendo l’addebito della persona offesa.
Il giudice che emette il decreto è imparziale nel successivo dibattimento?
Questa era la preoccupazione del rimettente: avendo già trascritto l’accusa nel decreto, il giudice potrebbe non essere più terzo. La Cassazione aveva però indicato che il giudice doveva trasmettere gli atti al p.m. affinché procedesse nelle forme ordinarie, soluzione che il rimettente non aveva adeguatamente considerato.
Qual è il termine per notificare il decreto di convocazione delle parti?
Almeno venti giorni prima dell’udienza (art. 27, c. 4, d.lgs. n. 274/2000), termine che il rimettente riteneva troppo breve rispetto ai sessanta giorni previsti per la citazione diretta davanti al tribunale.
Norme collegate
- Art. 111 della Costituzione — giusto processo e terzietà del giudice, parametro invocato
- Art. 3 della Costituzione — uguaglianza, parametro invocato
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa, parametro invocato
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.