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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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Il Tribunale di Pisa dubitava della legittimità costituzionale dell’art. 1, c. 8, lett. a), del d.l. n. 195/2002, che escludeva dalla legalizzazione del lavoro irregolare gli stranieri già espulsi con accompagnamento coattivo alla frontiera. La Corte dichiara la questione manifestamente infondata, in quanto già esaminata nel merito dalla sentenza n. 206/2006.

Di cosa si tratta

Il decreto-legge n. 195/2002 (cosiddetta “sanatoria Bossi-Fini”) consentiva di regolarizzare il rapporto di lavoro degli stranieri irregolari su istanza del datore di lavoro. Erano però esclusi quelli nei cui confronti vi fosse un precedente provvedimento di espulsione eseguito con accompagnamento coattivo alla frontiera. Un cittadino straniero, già espulso coattivamente, aveva impugnato il rigetto dell’istanza di legalizzazione.

La questione di legittimità costituzionale

Norma impugnata: art. 1, c. 8, lett. a), del d.l. 9 settembre 2002, n. 195 (conv. in l. 9 ottobre 2002, n. 222), nella parte in cui esclude dalla legalizzazione chi era stato accompagnato coattivamente alla frontiera. Parametro: art. 3 Cost. Rimettente: Tribunale di Pisa.

La decisione della Corte

Manifesta infondatezza. La questione è identica a quella già dichiarata non fondata con sentenza n. 206/2006. La Corte aveva ritenuto ragionevole distinguere tra chi aveva mostrato una pervicace volontà di eludere i provvedimenti di espulsione (espulsione con accompagnamento) e chi invece si era semplicemente trovato in situazione irregolare; la differenza di trattamento è quindi giustificata dalla diversa gravità della condotta.

Il principio

Non viola il principio di uguaglianza la norma che, in sede di sanatoria, esclude dalla legalizzazione gli stranieri già espulsi con accompagnamento coattivo: tale modalità di espulsione presuppone una precedente inosservanza dell’invito a lasciare spontaneamente il territorio, elemento che giustifica razionalmente un trattamento più rigoroso rispetto a chi si trovava semplicemente in soggiorno irregolare.

Domande e risposte

Qual era la differenza tra espulsione con intimazione e espulsione con accompagnamento?

L’espulsione con intimazione ordinava allo straniero di lasciare l’Italia entro un termine; quella con accompagnamento alla frontiera era eseguita coattivamente dalla polizia, in quanto lo straniero aveva già violato un precedente ordine di allontanamento.

La sanatoria del 2002 poteva essere limitata ad alcune categorie di stranieri?

Sì: le misure di regolarizzazione sono provvedimenti discrezionali del legislatore che può stabilire i presupposti e le condizioni, purché le distinzioni operate siano razionalmente giustificate rispetto alla finalità della norma.

Cosa aveva stabilito la sentenza n. 206/2006?

Aveva dichiarato non fondata la stessa questione ora riproposta, spiegando che la norma si riferiva al quadro normativo pregresso (ante l. 189/2002) in cui l’espulsione con accompagnamento era riservata ai casi di pervicace violazione degli obblighi di allontanamento.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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