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Il Giudice di pace di Sondrio dubitava che le norme sul procedimento penale davanti al giudice di pace (artt. 16 e 17 del d.lgs. n. 274/2000) violassero il diritto di difesa dell’indagato, non prevedendo un avviso di conclusione delle indagini analogo a quello dell’art. 415-bis c.p.p. La Corte dichiara la questione manifestamente inammissibile per totale assenza di descrizione della fattispecie concreta.
Di cosa si tratta
Nel procedimento davanti al tribunale, prima di chiedere il rinvio a giudizio il pubblico ministero deve notificare all’indagato l’avviso di conclusione delle indagini (art. 415-bis c.p.p.), consentendogli di presentare memorie o richiedere di essere ascoltato. Il giudice di pace rimettente riteneva che l’assenza di un avviso analogo nel rito davanti al giudice di pace violasse l’art. 24 Cost.
La questione di legittimità costituzionale
Norme impugnate: artt. 16 e 17 del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, nella parte in cui non prevedono l’avviso di conclusione delle indagini o dell’opposizione della persona offesa all’archiviazione. Parametro: art. 24 Cost. Rimettente: Giudice di pace di Sondrio.
La decisione della Corte
Manifesta inammissibilità: l’ordinanza di rimessione è del tutto priva della descrizione della fattispecie concreta e della motivazione sulla rilevanza; il rimettente non ha neppure specificato se nel caso concreto fosse stata proposta opposizione dalla persona offesa. Ulteriore profilo: il rimettente ha censurato l’art. 16 d.lgs. 274/2000 (che disciplina la durata delle indagini), mentre il vizio denunciato riguarderebbe semmai l’art. 15 (chiusura delle indagini).
Il principio
L’ordinanza di rimessione deve essere autosufficiente: deve descrivere la fattispecie concreta, motivare la rilevanza della questione e indicare con precisione la norma effettivamente applicabile nel giudizio a quo; il rinvio alle richieste della difesa non sostituisce la motivazione del giudice.
Domande e risposte
L’indagato ha diritto a un avviso prima del rinvio a giudizio nel rito del giudice di pace?
Il rito davanti al giudice di pace (d.lgs. n. 274/2000) è semplificato e non prevede espressamente un avviso analogo all’art. 415-bis c.p.p.; la questione se ciò sia costituzionalmente compatibile non è stata risolta nel merito dalla Corte in questa ordinanza.
Qual è la differenza tra art. 16 e art. 15 del d.lgs. n. 274/2000?
L’art. 15 disciplina la chiusura delle indagini preliminari (il momento in cui il p.m. deve decidere se chiedere l’archiviazione o citare l’imputato); l’art. 16 riguarda invece i termini di durata delle indagini. Il vizio denunciato era pertinente al primo, non al secondo.
Perché la mancanza di descrizione della fattispecie è così grave?
Perché senza conoscere i fatti concreti la Corte non può verificare se la norma impugnata sia effettivamente applicabile e se la sua eventuale incostituzionalità inciderebbe sull’esito del giudizio a quo.
Norme collegate
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa, unico parametro invocato
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.