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La Regione Emilia-Romagna aveva sollevato conflitto di attribuzioni contro un decreto del Ministro della salute del 2006 che ripartiva 100 milioni di euro tra programmi di ricerca sanitaria, concentrandoli su istituti di due sole Regioni senza coinvolgere le Regioni nella procedura. La Corte dichiara cessata la materia del contendere: il decreto è stato revocato prima dell’udienza.

Di cosa si tratta

Il decreto del Ministro della salute del 23 febbraio 2006 aveva individuato nove programmi strategici di ricerca sanitaria e nove enti capifila, destinatari di 100 milioni di euro stanziati dalla legge finanziaria 2006. Tutti gli enti capofila erano concentrati nel territorio di due sole Regioni, senza alcun coinvolgimento delle Regioni nella procedura di selezione. La Regione Emilia-Romagna lamentava la violazione del principio di leale collaborazione e dell’art. 118 Cost.

La questione di legittimità costituzionale

Conflitto di attribuzioni promosso dalla Regione Emilia-Romagna con ricorso notificato il 22 maggio 2006. Parametri invocati: art. 118, c. 1, Cost. in relazione all’art. 12-bis del d.lgs. n. 502/1992 e al principio di leale collaborazione; artt. 3 e 97 Cost.

La decisione della Corte

Cessazione della materia del contendere. Nell’imminenza dell’udienza, il decreto del Ministro della salute del 21 luglio 2006 aveva revocato il provvedimento impugnato; la Regione ricorrente ha essa stessa chiesto la declaratoria di cessazione. Non risultava che il decreto revocato avesse prodotto medio tempore effetti pregiudizievoli di cui la Regione potesse dolersi.

Il principio

Nei giudizi per conflitto di attribuzioni, la revoca del provvedimento impugnato prima che la Corte si pronunci determina la cessazione della materia del contendere se non risultano effetti pregiudizievoli già prodottisi; la declaratoria è coerente con la funzione di tutela delle attribuzioni costituzionali, non di riparazione di danni già verificatisi.

Domande e risposte

Cosa è il principio di leale collaborazione?

È un principio non scritto desunto dagli artt. 5, 114, 117 e 118 Cost., che impone a Stato e Regioni di coordinarsi nelle materie di competenza condivisa, specialmente attraverso la Conferenza Stato-Regioni; la sua violazione può rendere incostituzionale un atto unilaterale dello Stato che incide su competenze regionali.

Perché la concentrazione delle risorse in due sole Regioni era problematica?

Perché la ricerca sanitaria coinvolge competenze concorrenti Stato-Regioni ex art. 117, c. 3, Cost. e l’allocazione di ingenti risorse senza criteri trasparenti e senza coinvolgere le Regioni violava i principi di buon andamento e leale collaborazione.

Cosa succede se il provvedimento ha già prodotto effetti pregiudizievoli prima della revoca?

In tal caso la cessazione della materia del contendere non può essere dichiarata e la Corte deve pronunciarsi nel merito per accertare se le attribuzioni costituzionali siano state lese e, eventualmente, annullare gli atti.

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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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