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La Corte risolve un conflitto di attribuzioni tra la Regione Abruzzo e lo Stato: il Commissario regionale per il riordino degli usi civici in Abruzzo non aveva il potere di concedere la legittimazione delle occupazioni abusive di terreni gravati da usi civici né di determinare la somma dovuta dall’occupante. Tali funzioni, dopo il d.P.R. n. 616/1977, spettano alla Regione.
Di cosa si tratta
Il Commissario regionale per il riordino degli usi civici in Abruzzo aveva emesso una sentenza che dichiarava legittime le occupazioni abusive di terreni del demanio civico del Comune di Casalbordino e aveva fissato la somma da versare per l’affrancazione (legittimazione ex art. 9, l. n. 1766/1927). La Regione Abruzzo aveva contestato questa pronuncia, ritenendo di essere l’unica competente a concedere la legittimazione.
La questione di legittimità costituzionale
Conflitto di attribuzioni tra enti (Regione Abruzzo c. Stato), ex artt. 134 e 137 Cost., promosso con ricorso del 9 gennaio 2006. La Regione lamentava che il Commissario, organo statale, si fosse sostituito a essa nell’esercizio di funzioni amministrative trasferite dal d.P.R. n. 616/1977.
La decisione della Corte
Accoglimento del conflitto. La Corte dichiara che non spettava allo Stato, attraverso il Commissario regionale per il riordino degli usi civici, dichiarare la legittimazione delle occupazioni abusive e determinare la somma di denaro dovuta; conseguentemente annulla, nei limiti indicati, la sentenza del Commissario del 21 ottobre 2005.
Il principio
Dopo il d.P.R. n. 616/1977 le funzioni amministrative in materia di usi civici sono state trasferite alle Regioni; lo Stato conserva soltanto l’approvazione delle legittimazioni mediante decreto ministeriale d’intesa con la Regione interessata. Ne consegue che la funzione di concedere la legittimazione delle occupazioni abusive è di competenza regionale e non può essere esercitata da organi statali, neppure dal Commissario che ha natura giurisdizionale.
Domande e risposte
Cosa sono gli usi civici?
Diritti collettivi delle comunità locali su terre (pascolo, legnatico, semina) che in origine appartenevano ai comuni o a terzi; i terreni gravati da usi civici formano il demanio civico e sono inalienabili, salvo procedura di legittimazione o liquidazione.
Cosa è la legittimazione degli usi civici?
È la procedura che trasforma l’occupazione abusiva di terre civiche in un diritto di proprietà privata, mediante il versamento di una somma determinata dall’autorità competente (ora la Regione).
Perché il Commissario degli usi civici è stato considerato un organo dello Stato?
I Commissari regionali per il riordino degli usi civici, pur operando a livello regionale, sono organi giurisdizionali speciali dello Stato (non della Regione); per questo la loro attività è imputabile allo Stato nel conflitto di attribuzioni.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze legislative Stato-Regioni
- Art. 118 della Costituzione — principio di sussidiarietà e allocazione delle funzioni amministrative
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