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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte risolve un conflitto di attribuzioni tra la Regione Abruzzo e lo Stato: il Commissario regionale per il riordino degli usi civici in Abruzzo non aveva il potere di concedere la legittimazione delle occupazioni abusive di terreni gravati da usi civici né di determinare la somma dovuta dall’occupante. Tali funzioni, dopo il d.P.R. n. 616/1977, spettano alla Regione.

Di cosa si tratta

Il Commissario regionale per il riordino degli usi civici in Abruzzo aveva emesso una sentenza che dichiarava legittime le occupazioni abusive di terreni del demanio civico del Comune di Casalbordino e aveva fissato la somma da versare per l’affrancazione (legittimazione ex art. 9, l. n. 1766/1927). La Regione Abruzzo aveva contestato questa pronuncia, ritenendo di essere l’unica competente a concedere la legittimazione.

La questione di legittimità costituzionale

Conflitto di attribuzioni tra enti (Regione Abruzzo c. Stato), ex artt. 134 e 137 Cost., promosso con ricorso del 9 gennaio 2006. La Regione lamentava che il Commissario, organo statale, si fosse sostituito a essa nell’esercizio di funzioni amministrative trasferite dal d.P.R. n. 616/1977.

La decisione della Corte

Accoglimento del conflitto. La Corte dichiara che non spettava allo Stato, attraverso il Commissario regionale per il riordino degli usi civici, dichiarare la legittimazione delle occupazioni abusive e determinare la somma di denaro dovuta; conseguentemente annulla, nei limiti indicati, la sentenza del Commissario del 21 ottobre 2005.

Il principio

Dopo il d.P.R. n. 616/1977 le funzioni amministrative in materia di usi civici sono state trasferite alle Regioni; lo Stato conserva soltanto l’approvazione delle legittimazioni mediante decreto ministeriale d’intesa con la Regione interessata. Ne consegue che la funzione di concedere la legittimazione delle occupazioni abusive è di competenza regionale e non può essere esercitata da organi statali, neppure dal Commissario che ha natura giurisdizionale.

Domande e risposte

Cosa sono gli usi civici?

Diritti collettivi delle comunità locali su terre (pascolo, legnatico, semina) che in origine appartenevano ai comuni o a terzi; i terreni gravati da usi civici formano il demanio civico e sono inalienabili, salvo procedura di legittimazione o liquidazione.

Cosa è la legittimazione degli usi civici?

È la procedura che trasforma l’occupazione abusiva di terre civiche in un diritto di proprietà privata, mediante il versamento di una somma determinata dall’autorità competente (ora la Regione).

Perché il Commissario degli usi civici è stato considerato un organo dello Stato?

I Commissari regionali per il riordino degli usi civici, pur operando a livello regionale, sono organi giurisdizionali speciali dello Stato (non della Regione); per questo la loro attività è imputabile allo Stato nel conflitto di attribuzioni.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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