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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sul calcolo dell’indennità di mobilità nel mese di febbraio: dividere il massimale per 30 e moltiplicare per i giorni di febbraio non viola gli artt. 3 e 38 Cost., perché la stessa regola si applica a tutti i lavoratori in mobilità.

Di cosa si tratta

Un lavoratore in mobilità nel febbraio 1997 aveva ricevuto dall’INPS un importo inferiore a quello percepito negli altri mesi. La ragione era il criterio di calcolo: il massimale mensile veniva diviso per 30 (coefficiente fisso) e poi moltiplicato per i soli 28 giorni di febbraio. Il lavoratore aveva chiesto la differenza, sostenendo che la regola fosse discriminatoria.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Trani ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 7, comma 1, della l. n. 223 del 1991 in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui – secondo il diritto vivente della Cassazione – determina l’indennità di mobilità dividendo per 30 il massimale mensile e moltiplicando per i giorni di febbraio, con risultato variabile a seconda che si tratti di anno bisestile o no.

La decisione della Corte

La Corte dichiara la questione manifestamente infondata: la Corte di cassazione, con sentenza n. 354 del 2006, aveva già chiarito che il criterio pro-die è uniforme per tutti i lavoratori in mobilità e non produce una discriminazione irragionevole. La differenza di due giorni tra anno bisestile e non rientra nella fisiologica variabilità del calendario.

Il principio

Il calcolo dell’indennità di mobilità tramite il coefficiente fisso di 30 giorni, applicato uniformemente a tutti i lavoratori, non viola il principio di uguaglianza né quello di adeguatezza della tutela previdenziale, anche quando comporta una lieve differenza mensile in febbraio.

Domande e risposte

Come si calcola l’indennità di mobilità giornaliera?

Si divide l’importo mensile (nei limiti del massimale) per il coefficiente fisso di 30, ottenendo un importo giornaliero che viene poi moltiplicato per i giorni del mese di riferimento.

Perché febbraio genera una prestazione inferiore?

Perché ha 28 o 29 giorni anziché 30 o 31: l’importo giornaliero rimane invariato, ma il totale mensile è proporzionalmente più basso.

Esiste una disciplina diversa per altri istituti previdenziali?

Sì: per l’indennità di disoccupazione ordinaria il d.P.R. n. 818 del 1957 prevede anch’esso il divisore fisso 30, coerentemente con il sistema.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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