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La Corte ammette il conflitto di attribuzioni sollevato dal GIP di Milano contro la delibera del Senato che aveva dichiarato insindacabili le opinioni del senatore Jannuzzi su magistrati. La Corte verifica solo l’ammissibilità in questa fase.
Di cosa si tratta
Il senatore Raffaele Jannuzzi era stato accusato di diffamazione a mezzo stampa per un articolo pubblicato sul quotidiano «Il Giornale» nel novembre 2004, in cui avrebbe offeso la reputazione dei magistrati Gian Carlo Caselli e Guido Lo Forte. Il Senato aveva deliberato che tali dichiarazioni fossero insindacabili ex art. 68, comma 1, Cost. Il GIP di Milano ha contestato questa valutazione.
La questione di legittimità costituzionale
Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano ha promosso conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato nei confronti del Senato della Repubblica, sostenendo che la delibera di insindacabilità del 18 gennaio 2006 era illegittima perché le dichiarazioni del senatore Jannuzzi non erano riconducibili all’esercizio della funzione parlamentare ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte dichiara ammissibile il conflitto: sussistono i requisiti soggettivo (due poteri dello Stato) e oggettivo (conflitto sulla delimitazione delle rispettive sfere di attribuzioni costituzionalmente garantite). La pronuncia è limitata alla fase di ammissibilità, senza entrare nel merito.
Il principio
Il conflitto di attribuzioni promosso dal giudice penale contro una delibera parlamentare di insindacabilità è ammissibile quando il giudice rimettente ritiene che le dichiarazioni dell’eletto esulino dalla funzione parlamentare e siano quindi prive della copertura dell’art. 68 Cost.
Domande e risposte
Che cos’è la prerogativa di insindacabilità parlamentare?
È il privilegio sancito dall’art. 68, comma 1, Cost. per cui i parlamentari non possono essere perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati nell’esercizio delle loro funzioni.
In che cosa consiste la fase di ammissibilità del conflitto?
La Corte verifica in camera di consiglio, senza contraddittorio, se il ricorso è soggettivamente e oggettivamente idoneo a configurare un conflitto di attribuzioni. Solo dopo si svolge il giudizio nel merito.
Qual è il criterio per riconoscere il «nesso funzionale» richiesto dall’art. 68 Cost.?
Le dichiarazioni devono essere espressione di attività parlamentare: devono cioè essere riconducibili a iniziative parlamentari concretamente identificabili e temporalmente connesse all’atto parlamentare di riferimento.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza applicato ai rapporti tra imputato e organi istituzionali
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa e tutela giurisdizionale
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