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Con sentenza n. 54 del 2007, la Corte costituzionale si pronuncia sulla questione di legittimità costituzionale. La Corte dichiara non fondata la questione, ritenendo che le disposizioni sull’arbitrato societario rientrino nell’ambito della delega legislativa e non la eccedano.
Di cosa si tratta
Questa sentenza riguarda un giudizio di legittimità costituzionale in via principale o incidentale. La Corte è stata investita della questione da Tribunale di Tivoli, che ha sospeso il processo principale e trasmesso gli atti.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Tivoli dubita della legittimità dell’art. 24, commi 2, 4, 5, 6, 7 e 8, del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 (riforma del diritto societario), nella parte relativa all’arbitrato nelle controversie societarie, in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, per eccesso di delega.
La decisione della Corte
La Corte dichiara non fondata la questione, ritenendo che le disposizioni sull’arbitrato societario rientrino nell’ambito della delega legislativa e non la eccedano.
Il principio
Il legislatore delegato può introdurre istituti non espressamente previsti dalla legge delega purché siano coerenti con i principi e criteri direttivi fissati dalla legge di delegazione; l’arbitrato societario con poteri cautelari degli arbitri rientra nell’attuazione della riforma del processo societario delegata al Governo.
Domande e risposte
Qual è la norma impugnata?
Il Tribunale di Tivoli dubita della legittimità dell’art. 24, commi 2, 4, 5, 6, 7 e 8, del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 (riforma del diritto societario), nella parte relativa all’arbitrato nelle controversie societarie, in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, per ecc
Qual è stato l’esito del giudizio costituzionale?
La Corte dichiara non fondata la questione, ritenendo che le disposizioni sull’arbitrato societario rientrino nell’ambito della delega legislativa e non la eccedano.
Qual è il principio affermato dalla Corte?
Il legislatore delegato può introdurre istituti non espressamente previsti dalla legge delega purché siano coerenti con i principi e criteri direttivi fissati dalla legge di delegazione; l’arbitrato societario con poteri cautelari degli arbitri rientra nell’attuazione della riforma del processo societario delegata al Governo.
Norme collegate
- Art. 76 della Costituzione — parametro di legittimità costituzionale invocato nel giudizio
- Art. 77 della Costituzione — parametro di legittimità costituzionale invocato nel giudizio
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