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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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Con sentenza n. 54 del 2007, la Corte costituzionale si pronuncia sulla questione di legittimità costituzionale. La Corte dichiara non fondata la questione, ritenendo che le disposizioni sull’arbitrato societario rientrino nell’ambito della delega legislativa e non la eccedano.

Di cosa si tratta

Questa sentenza riguarda un giudizio di legittimità costituzionale in via principale o incidentale. La Corte è stata investita della questione da Tribunale di Tivoli, che ha sospeso il processo principale e trasmesso gli atti.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Tivoli dubita della legittimità dell’art. 24, commi 2, 4, 5, 6, 7 e 8, del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 (riforma del diritto societario), nella parte relativa all’arbitrato nelle controversie societarie, in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, per eccesso di delega.

La decisione della Corte

La Corte dichiara non fondata la questione, ritenendo che le disposizioni sull’arbitrato societario rientrino nell’ambito della delega legislativa e non la eccedano.

Il principio

Il legislatore delegato può introdurre istituti non espressamente previsti dalla legge delega purché siano coerenti con i principi e criteri direttivi fissati dalla legge di delegazione; l’arbitrato societario con poteri cautelari degli arbitri rientra nell’attuazione della riforma del processo societario delegata al Governo.

Domande e risposte

Qual è la norma impugnata?

Il Tribunale di Tivoli dubita della legittimità dell’art. 24, commi 2, 4, 5, 6, 7 e 8, del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 (riforma del diritto societario), nella parte relativa all’arbitrato nelle controversie societarie, in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, per ecc

Qual è stato l’esito del giudizio costituzionale?

La Corte dichiara non fondata la questione, ritenendo che le disposizioni sull’arbitrato societario rientrino nell’ambito della delega legislativa e non la eccedano.

Qual è il principio affermato dalla Corte?

Il legislatore delegato può introdurre istituti non espressamente previsti dalla legge delega purché siano coerenti con i principi e criteri direttivi fissati dalla legge di delegazione; l’arbitrato societario con poteri cautelari degli arbitri rientra nell’attuazione della riforma del processo societario delegata al Governo.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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