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Con ordinanza n. 47 del 2007, la Corte costituzionale si pronuncia sulla questione di legittimità costituzionale. La Corte dichiara la questione manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza, in quanto l’eccezione era stata sollevata dall’imputato e non d’ufficio, e il giudice rimettente non aveva verificato previamente la propria competenza.
Di cosa si tratta
Questa ordinanza riguarda un giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. La Corte è stata investita della questione da Tribunale di Genova, che ha sospeso il processo principale e trasmesso gli atti.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Genova dubita della legittimità degli artt. 186, comma 2 e 187, comma 7, del d.lgs. 285/1992 (codice della strada), nella parte in cui attribuiscono la competenza per il reato di guida in stato di alterazione da stupefacenti al giudice di pace anziché al Tribunale, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, primo e secondo comma, della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte dichiara la questione manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza, in quanto l’eccezione era stata sollevata dall’imputato e non d’ufficio, e il giudice rimettente non aveva verificato previamente la propria competenza.
Il principio
Il giudice rimettente deve previamente accertare la rilevanza della questione nel giudizio a quo prima di investire la Corte; se l’incompetenza potrebbe essere rilevata d’ufficio, la questione di legittimità costituzionale deve essere sollevata in via autonoma dal giudice, non su eccezione di parte.
Domande e risposte
Qual è la norma impugnata?
Il Tribunale di Genova dubita della legittimità degli artt. 186, comma 2 e 187, comma 7, del d.lgs. 285/1992 (codice della strada), nella parte in cui attribuiscono la competenza per il reato di guida in stato di alterazione da stupefacenti al giudice di pace anziché al Tribunale, in riferime
Qual è stato l’esito del giudizio costituzionale?
La Corte dichiara la questione manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza, in quanto l’eccezione era stata sollevata dall’imputato e non d’ufficio, e il giudice rimettente non aveva verificato previamente la propria competenza.
Qual è il principio affermato dalla Corte?
Il giudice rimettente deve previamente accertare la rilevanza della questione nel giudizio a quo prima di investire la Corte; se l’incompetenza potrebbe essere rilevata d’ufficio, la questione di legittimità costituzionale deve essere sollevata in via autonoma dal giudice, non su eccezione di parte.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — parametro di legittimità costituzionale invocato nel giudizio
- Art. 24 della Costituzione — parametro di legittimità costituzionale invocato nel giudizio
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