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L’ordinanza n. 419/2008 dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 58, della legge n. 350/2003, sollevate dalla Commissione tributaria provinciale di Milano. La norma impugnata vieta all’Amministrazione finanziaria di eccepire la prescrizione del credito al rimborso IRPEG/ILOR. I rimettenti non hanno adeguatamente motivato la rilevanza della questione nei giudizi pendenti.
Di cosa si tratta
Varie società avevano presentato istanze di rimborso per IRPEG e ILOR versate negli anni ’80, dopo aver evidenziato crediti nelle proprie dichiarazioni. L’art. 2, comma 58, della legge finanziaria 2004 (l. n. 350/2003) vietava all’Agenzia delle Entrate di eccepire la prescrizione decennale del diritto al rimborso. La Commissione tributaria di Milano dubitava della costituzionalità di tale divieto: avvantaggiare solo i contribuenti con dichiarazioni ante-1997, senza limite iniziale, avrebbe creato disparità e rischi di frodi.
La questione di legittimità costituzionale
La Commissione tributaria provinciale di Milano, con sette ordinanze, ha sollevato questione in riferimento agli artt. 3, 97 e 113, secondo comma, Cost., lamentando che il divieto di eccepire la prescrizione: discrimina ingiustificatamente l’Erario rispetto agli altri debitori; favorisce irragionevolmente i contribuenti con dichiarazioni ante-1997; apre a richieste di rimborso per periodi d’imposta remotissimi; può dar luogo a frodi, poiché la documentazione è andata distrutta.
La decisione della Corte
La Corte dichiara le questioni manifestamente inammissibili. Il giudice rimettente, pur avendo correttamente rilevato che la prescrizione non era stata eccepita in giudizio dalla resistente Agenzia delle Entrate (e non poteva essere rilevata d’ufficio ex art. 2938 c.c.), non ha spiegato perché la norma che vieta di eccepire la prescrizione fosse rilevante in giudizi nei quali la prescrizione non era stata comunque eccepita.
Il principio
La norma che preclude all’Amministrazione di eccepire la prescrizione non può incidere su un giudizio nel quale l’eccezione di prescrizione non è stata sollevata e non è rilevabile d’ufficio: in tale contesto la questione è priva di rilevanza e va dichiarata inammissibile.
Domande e risposte
Cosa prevede l’art. 2, comma 58, della legge n. 350/2003?
La norma disponeva che l’Agenzia delle Entrate provvedesse al rimborso delle eccedenze di IRPEF e IRPEG risultanti da dichiarazioni presentate entro il 30 giugno 1997 «senza far valere la eventuale prescrizione del diritto dei contribuenti».
Perché la prescrizione non poteva essere rilevata d’ufficio in questi giudizi?
L’art. 2938 del codice civile stabilisce che la prescrizione non è rilevabile d’ufficio dal giudice: deve essere eccepita dalla parte interessata (nel caso, l’Agenzia delle Entrate). Poiché l’Agenzia non aveva sollevato l’eccezione, la norma impugnata non incideva in alcun modo sull’esito dei giudizi.
Qual è la differenza tra “inammissibilità” e “infondatezza” della questione?
L’inammissibilità blocca il giudizio senza entrare nel merito (per difetti formali come la mancanza di rilevanza o di motivazione). L’infondatezza è una pronuncia nel merito: la Corte esamina la norma e conclude che non viola la Costituzione.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza e ragionevolezza tra contribuenti
- Art. 97 della Costituzione — buon andamento e imparzialità dell’amministrazione
- Art. 113 della Costituzione — tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.