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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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L’ordinanza n. 418/2008 dichiara cessata la materia del contendere nel giudizio promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri contro la legge regionale Campania n. 12/2007 sugli incentivi alle imprese. La Regione, con legge n. 6/2008, aveva modificato le norme impugnate recependo le censure statali, e il Governo ha rinunciato al ricorso con accettazione del difensore regionale.

Di cosa si tratta

Il Governo aveva impugnato gli artt. 3, comma 2, e 4, comma 2, della legge regionale Campania n. 12/2007, che prevedevano crediti d’imposta per le imprese che effettuano investimenti o aumentano l’occupazione nel territorio regionale. La contestazione era che la Regione, nell’estendere le agevolazioni anche ai tributi erariali, aveva violato la competenza esclusiva statale in materia tributaria (art. 117, secondo comma, lett. e, Cost.).

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva sollevato questione in via principale, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, contestando che la Regione Campania avesse istituito agevolazioni fiscali incidenti sui tributi erariali senza il coordinamento con lo Stato richiesto dall’art. 119 Cost.

La decisione della Corte

La Corte dichiara cessata la materia del contendere. La Regione Campania, con legge n. 6/2008, aveva modificato le norme impugnate prevedendo che le modalità di utilizzo del credito d’imposta siano definite previo accordo tra Regione, Ministero dell’economia e Agenzia delle Entrate. Il Governo, ritenute recepite le proprie censure, ha rinunciato al ricorso con l’accettazione del difensore regionale in udienza.

Il principio

Le Regioni non possono istituire agevolazioni fiscali che incidano autonomamente sui tributi erariali: fino all’attuazione del coordinamento della finanza pubblica ex art. 119 Cost., la determinazione delle regole in materia di tributi statali spetta esclusivamente allo Stato (richiama sent. n. 37/2004).

Domande e risposte

Può una Regione istituire un credito d’imposta che incide sull’IRPEF o sull’IRES?

No, senza un previo accordo con lo Stato. Le Regioni possono agire solo sui tributi propri. Qualsiasi compensazione su tributi erariali richiede il coordinamento con il Ministero dell’economia e l’Agenzia delle Entrate.

Cos’è il “ricorso in via principale”?

È il giudizio davanti alla Corte Costituzionale con cui il Governo (o una Regione) impugna direttamente una legge regionale (o statale) per violazione delle competenze costituzionalmente ripartite, entro 60 giorni dalla pubblicazione.

Cosa comporta la “rinuncia al ricorso” nel giudizio costituzionale?

Se il ricorrente rinuncia e la parte resistente accetta, il giudizio si estingue con cessazione della materia del contendere, senza che la Corte si pronunci sul merito della questione.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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