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L’ordinanza n. 417/2008 dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 13, commi 3 e 3-bis, e dell’art. 14, comma 5-ter, del T.U. Immigrazione (d.lgs. n. 286/1998), sollevate dal Tribunale di Bari e dal Tribunale di Castrovillari. Le questioni riguardano il nulla osta all’espulsione e il reato di inottemperanza all’ordine del questore, ma i giudici rimettenti non hanno adeguatamente descritto la rilevanza nei giudizi pendenti.
Di cosa si tratta
Il Tribunale di Bari e il Tribunale di Castrovillari hanno sollevato questioni sull’art. 13, commi 3 e 3-bis, del Testo Unico Immigrazione: la norma impone al giudice della convalida dell’arresto di rilasciare il nulla osta all’espulsione del cittadino straniero imputato, salvo tassative esigenze processuali. Secondo i rimettenti ciò comprime il diritto di difesa, perché l’espulsione ostacola il rapporto imputato-difensore. È stato impugnato anche l’art. 14, comma 5-ter, che punisce lo straniero che senza giustificato motivo rimane nel territorio nonostante l’ordine di allontanamento del questore.
La questione di legittimità costituzionale
Parametri invocati: artt. 3, 24 e 111 Cost. (quanto al nulla osta all’espulsione) e artt. 24 e 25 Cost. (quanto al reato di inottemperanza). I rimettenti lamentavano la compressione del diritto di difesa dell’imputato straniero espulso e l’indeterminatezza del precetto penale. Le questioni erano state già definite con ordinanza di restituzione degli atti (n. 371/2005) a seguito di mutamenti normativi.
La decisione della Corte
La Corte dichiara la manifesta inammissibilità di tutte le questioni. I rimettenti non avevano adeguatamente motivato la persistente rilevanza delle questioni dopo le modifiche normative intervenute (sent. n. 223/2004 e d.l. n. 241/2004), né avevano descritto in modo sufficiente i giudizi principali pendenti, rendendo impossibile la verifica della rilevanza da parte della Corte.
Il principio
Il giudice rimettente deve motivare specificamente la rilevanza della questione di legittimità costituzionale nei confronti delle modifiche normative sopravvenute; se il quadro normativo è mutato e il rimettente non spiega perché la questione resti rilevante nonostante i mutamenti, la Corte la dichiara inammissibile.
Domande e risposte
Cosa prevede il nulla osta all’espulsione nel T.U. Immigrazione?
L’art. 13, commi 3 e 3-bis, impone al giudice che convalida l’arresto di uno straniero di rilasciare automaticamente il nulla osta all’espulsione se dispone la liberazione, salvo tassative esigenze processuali inderogabili. Le esigenze difensive dell’imputato non erano tra quelle esplicitate dalla norma.
Perché la questione è stata dichiarata inammissibile e non infondata?
Perché la Corte non ha potuto esaminare il merito: i rimettenti non avevano fornito elementi sufficienti per valutare se la questione fosse ancora rilevante dopo le modifiche normative del 2004, rendendo impossibile il vaglio di merito.
Cosa significa “restituzione degli atti” in un giudizio costituzionale?
Significa che la Corte, anziché decidere nel merito, restituisce il fascicolo al giudice rimettente affinché riesamini la questione alla luce delle nuove norme sopravvenute. Solo se il giudice ritiene che la questione resti rilevante può sollevarla nuovamente.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza e ragionevolezza
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa in giudizio
- Art. 111 della Costituzione — giusto processo e parità delle parti
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