Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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Il Presidente del Consiglio dei ministri impugnava numerose disposizioni della legge regionale sarda n. 5/2007 sugli appalti pubblici, che aveva recepito in modo autonomo la direttiva comunitaria 2004/18/CE. La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di larga parte delle norme, per invasione della competenza statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza.

Di cosa si tratta

La Regione Sardegna aveva approvato la legge n. 5 del 7 agosto 2007, che disciplinava autonomamente le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi in attuazione della direttiva comunitaria 2004/18/CE. Il Presidente del Consiglio dei ministri impugnava numerosi articoli della legge, sostenendo che la Regione avesse invaso la competenza esclusiva statale in materia di “tutela della concorrenza” (art. 117, comma 2, lettera e) Cost.) e di ordinamento civile.

La questione di legittimità costituzionale

Il ricorso governativo impugnava in via principale numerosi articoli della legge regionale sarda n. 5/2007 (artt. 5, 9, 11, 13, 16, 20-22, 24, 26, 30, 34-36, 38-41, 46, 51, 54, 57-60 e allegato I), in riferimento agli artt. 117, secondo e terzo comma, e 3 della Costituzione.

La decisione della Corte

La Corte costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale di tutti gli articoli e dell’allegato I impugnati. La disciplina degli appalti pubblici rientra nella materia “tutela della concorrenza” di competenza esclusiva statale: le Regioni — anche quelle a statuto speciale — non possono dettare una disciplina autonoma degli appalti in deroga o difformità dal codice statale. Solo lo Stato, nel rispetto del diritto comunitario, può legiferare in questo ambito.

Il principio

La disciplina delle procedure di affidamento degli appalti pubblici attiene alla tutela della concorrenza (art. 117, comma 2, lettera e) Cost.) ed è riservata alla competenza esclusiva del legislatore statale; le Regioni non possono introdurre una propria disciplina in materia, nemmeno in recepimento diretto di direttive comunitarie.

Domande e risposte

Perché gli appalti pubblici sono materia di competenza esclusiva statale?

Perché le regole sulle procedure di gara garantiscono la parità di accesso al mercato per tutte le imprese, italiane e straniere: appartengono quindi alla “tutela della concorrenza”, che l’art. 117, comma 2, lettera e) Cost. assegna in via esclusiva allo Stato.

Anche le Regioni a statuto speciale sono vincolate?

Sì: la competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza prevale sulle competenze statutarie delle Regioni speciali nelle materie che incidono sul mercato e sulla concorrenza.

Le Regioni possono dettare norme più favorevoli alle imprese locali negli appalti?

No: qualsiasi disciplina regionale che alteri le condizioni di accesso alle gare rispetto alla normativa statale è incostituzionale, in quanto viola la parità di trattamento delle imprese concorrenti.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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