Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Camera dei deputati aveva deliberato l’insindacabilità delle dichiarazioni rese dal deputato Carlo Taormina su due magistrate della Procura di Aosta, pubblicate su giornali nel 2004. La Corte costituzionale annulla la delibera: quelle dichiarazioni non erano esercizio di funzioni parlamentari e non erano coperte dall’art. 68, primo comma, della Costituzione.
Di cosa si tratta
Il deputato Carlo Taormina aveva rilasciato, nel 2004, interviste critiche nei confronti di due magistrate della Procura della Repubblica di Aosta — la dottoressa Maria Del Savio Bonaudo (Procuratore) e la dottoressa Stefania Cugge (Sostituto) — a commento della condanna di Anna Franzoni, da lui difesa nel processo di Cogne. Indagato per diffamazione a mezzo stampa, Taormina aveva chiesto alla Camera di deliberare l’insindacabilità. La Camera aveva accolto la richiesta. Il GIP del Tribunale di Milano aveva proposto conflitto di attribuzioni.
La questione di legittimità costituzionale
Il GIP del Tribunale di Milano ha sollevato conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla delibera del 2 agosto 2007 (doc. n. IV-quater, nn. 19 e 20) che dichiarava insindacabili ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione le dichiarazioni del deputato Taormina. Il GIP sosteneva che quelle dichiarazioni non fossero espressione di attività parlamentare funzionale.
La decisione della Corte
La Corte costituzionale dichiara che non spettava alla Camera dei deputati affermare l’insindacabilità di quelle dichiarazioni e annulla la delibera (limitatamente al procedimento R.G.N.R. n. 90/2006). Le interviste rilasciate a commento di una sentenza, nell’ambito dell’attività forense del deputato come avvocato difensore, non sono riconducibili all’esercizio delle funzioni parlamentari: manca il nesso funzionale richiesto dall’art. 68, comma 1, Cost.
Il principio
L’insindacabilità parlamentare ex art. 68, primo comma, della Costituzione copre solo le opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari in senso stretto: non si estende a dichiarazioni rese in veste di avvocato o in contesti estranei all’attività del Parlamento, anche se provenienti da un membro delle Camere.
Domande e risposte
Cosa garantisce l’art. 68, primo comma, della Costituzione?
Garantisce che i parlamentari non possano essere perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. È un’immunità sostanziale, non processuale, che protegge l’attività politica parlamentare dall’interferenza della magistratura.
Quando esiste il “nesso funzionale” richiesto dalla Corte?
Quando le dichiarazioni esterne riproducono in sostanza opinioni già espresse in Parlamento o sono direttamente connesse all’esercizio di un atto parlamentare specifico (discorso, interrogazione, voto). La semplice qualità di parlamentare non è sufficiente.
Cosa succede dopo l’annullamento della delibera di insindacabilità?
Il procedimento penale per diffamazione riprende il suo corso davanti al giudice ordinario, che potrà giudicare le dichiarazioni nel merito, senza essere vincolato dalla delibera parlamentare annullata dalla Corte.
Norme collegate
- Art. 68 della Costituzione — insindacabilità e inviolabilità parlamentare
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.