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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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Tribunali di Catania e Torino dubitavano della costituzionalità dell’art. 131, commi 3 e 4, del T.U. spese di giustizia (d.P.R. n. 115/2002), che può rendere sostanzialmente gratuita l’opera del CTU quando la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato risulta soccombente. La Corte dichiara le questioni del Tribunale di Torino inammissibili e quella del Tribunale di Catania manifestamente infondata.

Di cosa si tratta

In alcuni procedimenti civili nei quali una parte era ammessa al patrocinio a spese dello Stato, i giudici dovevano liquidare il compenso al consulente tecnico d’ufficio (CTU). L’art. 131, comma 3, del d.P.R. n. 115/2002 prevede che, se la parte ammessa al patrocinio risulta soccombente e il beneficio non viene revocato, il compenso del CTU sia a carico dell’erario. I tribunali rimettenti ritenevano che questa disciplina potesse rendere sostanzialmente gratuita e ingiusta l’opera del perito, con violazione dei principi di eguaglianza, di adeguata retribuzione e di buon andamento della PA.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Catania (r.o. n. 135/2008) ha impugnato l’art. 131, comma 3, d.P.R. n. 115/2002, in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione. Il Tribunale di Torino (r.o. nn. 219 e 220/2008) ha impugnato i commi 3 e 4 della stessa norma, in riferimento all’art. 3 Cost.

La decisione della Corte

La Corte, riuniti i giudizi, dichiara manifestamente inammissibili le questioni del Tribunale di Torino (per carenze motivazionali nelle ordinanze di rimessione) e manifestamente infondata quella del Tribunale di Catania: la norma non esclude in assoluto il compenso del CTU, ma prevede meccanismi di recupero e di liquidazione a carico dell’erario che non ledono i principi costituzionali evocati.

Il principio

La disciplina del compenso del CTU nel patrocinio a spese dello Stato non viola i principi di eguaglianza, di adeguata retribuzione e di buon andamento, purché il sistema preveda meccanismi che garantiscano comunque il pagamento del compenso a carico dell’erario.

Domande e risposte

Che cos’è il patrocinio a spese dello Stato?

È il beneficio che consente alle persone non abbienti di essere difese in giudizio a spese dell’erario. Le spese legali e peritali sono anticipate dallo Stato, che poi può recuperarle dalla parte soccombente.

Il CTU viene sempre pagato, anche se la parte che ha richiesto la consulenza perde la causa?

Sì: il CTU è un ausiliario del giudice e ha diritto al compenso in ogni caso. Se la parte soccombente era ammessa al gratuito patrocinio e il beneficio non viene revocato, il compenso rimane a carico dell’erario.

Cosa succede se il patrocinio a spese dello Stato viene revocato?

La revoca può avvenire quando si accerta che la parte non aveva i requisiti reddituali, o li ha perduti. In tal caso, le spese tornano a carico della parte e il recupero avviene nei suoi confronti.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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