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Il Tribunale di Monza dubitava della costituzionalità della regola processuale che rende improcedibile l’opposizione a decreto ingiuntivo iscritta a ruolo oltre il termine dimidiato di cinque giorni, quando l’opponente abbia assegnato involontariamente un termine di comparizione inferiore a quello legale. La Corte dichiara la questione manifestamente inammissibile.
Di cosa si tratta
In un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la società Helpware Studi aveva notificato l’atto di opposizione assegnando all’opposta un termine di comparizione superiore a 60 giorni ma inferiore ai 90 previsti dall’art. 163-bis c.p.c. (come modificato dalla legge n. 263/2005). Secondo il diritto vivente, questa circostanza comportava la dimidiazione del termine per l’iscrizione a ruolo (da dieci a cinque giorni), e l’opponente aveva iscritto la causa a ruolo sette giorni dopo la notifica, risultando tardivo. Il Tribunale di Monza sollevava questione di legittimità costituzionale della norma che produceva questo effetto, ritenendola irragionevole.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Monza, con ordinanza del 5 maggio 2007, ha impugnato il combinato disposto degli artt. 645, secondo comma, ultima frase, 165 e 647, primo comma (seconda ipotesi), del codice di procedura civile, in riferimento agli artt. 111, 24 e 3 della Costituzione, nella parte in cui rende improcedibile l’opposizione iscritta a ruolo oltre il termine dimidiato, anche quando l’opponente abbia involontariamente assegnato un termine di comparizione inferiore a quello legale.
La decisione della Corte
La Corte costituzionale dichiara la questione manifestamente inammissibile. Il rimettente non aveva adeguatamente verificato se la propria lettura del combinato disposto fosse quella del diritto vivente, né aveva considerato che esistevano orientamenti giurisprudenziali alternativi che potevano condurre a soluzioni diverse in via interpretativa, senza necessità di un intervento della Corte.
Il principio
Prima di sollevare questione di legittimità costituzionale, il giudice deve verificare se la norma censurata possa essere interpretata in senso conforme alla Costituzione, tenendo conto degli orientamenti del diritto vivente e delle possibili letture alternative.
Domande e risposte
Perché nell’opposizione a decreto ingiuntivo il termine di iscrizione a ruolo è dimidiato?
L’art. 645, secondo comma, c.p.c. prevede che, quando l’opponente assegna all’opposto un termine di comparizione inferiore a quello ordinario, anche il termine per iscrivere la causa a ruolo si riduce della metà. La ratio è che il debitore-opponente, avendo scelto tempi stretti, non può giovarsi di un termine più ampio per la costituzione.
Cosa succede se l’opposizione viene dichiarata improcedibile?
Il decreto ingiuntivo diventa definitivamente esecutivo, come se non fosse stata proposta opposizione. Il debitore perde il diritto di contestare il credito nel merito.
La disciplina è rimasta invariata?
No: le riforme successive del processo civile hanno modificato in più riprese la disciplina dei termini nell’opposizione a decreto ingiuntivo. È importante fare riferimento alla normativa vigente al momento del giudizio.
Norme collegate
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa e accesso al giudice
- Art. 111 della Costituzione — principio del giusto processo e ragionevole durata
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.