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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Regione Lombardia aveva approvato nel 2007 piani di prelievo venatorio in deroga per alcune specie protette. La Corte costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’intera legge regionale n. 20/2007, perché la Regione aveva violato la normativa statale e comunitaria sulla tutela della fauna selvatica e la disciplina delle deroghe alla caccia.

Di cosa si tratta

La direttiva comunitaria “Uccelli” (79/409/CEE) consente agli Stati membri di autorizzare deroghe ai divieti di caccia in presenza di condizioni specifiche e tassative. In Italia, la disciplina attuativa era contenuta nella legge n. 157/1992 sulla protezione della fauna selvatica. La Regione Lombardia aveva approvato una legge — la n. 20 del 6 agosto 2007 — con cui approvava piani di prelievo in deroga per la stagione venatoria 2007/2008, in attuazione della propria legge quadro regionale n. 2/2007 sul prelievo in deroga.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la legge regionale lombarda n. 20/2007, in riferimento agli artt. 3, 10, 113, 117, primo e secondo comma, lettera s), della Costituzione. Il ricorso lamentava che la Regione avesse esercitato la deroga alla caccia senza rispettare le condizioni fissate dalla direttiva comunitaria e dalla legge statale n. 157/1992, violando le norme di tutela ambientale di competenza esclusiva statale.

La decisione della Corte

La Corte costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’intera legge regionale lombarda n. 20/2007. La Regione non aveva rispettato i presupposti e le procedure per l’esercizio legittimo delle deroghe alla caccia: in particolare, non aveva dimostrato l’assenza di altre soluzioni soddisfacenti, né il rispetto delle condizioni della direttiva comunitaria recepite dalla legge statale. La materia “tutela dell’ambiente” è di competenza esclusiva statale ex art. 117, comma 2, lettera s) Cost.

Il principio

Le Regioni non possono autorizzare deroghe alla caccia a specie protette senza rispettare rigorosamente le condizioni tassative fissate dalla direttiva comunitaria “Uccelli” e recepite dalla legge statale; la tutela ambientale è materia di competenza esclusiva dello Stato.

Domande e risposte

Cosa sono le deroghe alla caccia?

Sono autorizzazioni eccezionali a prelevare (cacciare) specie normalmente protette, concesse solo in presenza di condizioni tassative: assenza di altre soluzioni soddisfacenti, piccole quantità di capi, specifiche finalità (ricerca, sicurezza aerea, ecc.). La direttiva UE Uccelli le regolamenta rigorosamente.

Perché la Regione non poteva legiferare autonomamente in materia?

Perché la “tutela dell’ambiente e dell’ecosistema” è materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, comma 2, lettera s) della Costituzione. Le Regioni possono intervenire solo nei limiti consentiti dalla legge statale.

La legge quadro regionale n. 2/2007 era anch’essa incostituzionale?

La sentenza n. 405/2008 si concentra sulla legge n. 20/2007. La Corte ha già esaminato in altri giudizi la legge quadro regionale: le deroghe regionali devono in ogni caso rispettare i parametri della direttiva UE e della legge statale n. 157/1992.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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