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La Corte Costituzionale ha dichiarato parzialmente l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 120 (Disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria), su ricorso della Provincia autonoma di Trento e della Regione Lombardia. Sono stati dichiarati incostituzionali i commi 4 (limitatamente alla parola “vincolante” in riferimento al parere dell’organismo paritetico), 6 e 7 (nella parte relativa alle sanzioni e ai poteri sostitutivi del Governo), in quanto invasivi delle competenze regionali e provinciali in materia sanitaria.
Di cosa si tratta
L’attività libero-professionale intramuraria (“intramoenia”) è quella svolta dai medici del Servizio Sanitario Nazionale fuori dall’orario di servizio, all’interno delle strutture ospedaliere, a favore di pazienti che scelgono il proprio medico e pagano la prestazione. La legge n. 120/2007 ha imposto alle Regioni e alle Province autonome di assumere iniziative per la ristrutturazione degli spazi ospedalieri entro diciotto mesi, introducendo anche un parere vincolante di un organismo paritetico e poteri sostitutivi statali in caso di inadempimento.
La questione di legittimità costituzionale
La Provincia autonoma di Trento e la Regione Lombardia hanno impugnato l’intero art. 1 della legge n. 120/2007, deducendo la violazione delle competenze in materia di organizzazione sanitaria attribuite alle Province autonome dallo statuto speciale e alle Regioni dall’art. 117, comma 4, della Costituzione, nonché la violazione degli artt. 117, 118 e 120 Cost. e del principio di leale collaborazione.
La decisione della Corte
La Corte ha accolto parzialmente i ricorsi. Ha dichiarato incostituzionale: (1) la parola “vincolante” nel comma 4, relativa al parere dell’organismo paritetico, perché attribuiva di fatto l’esercizio sostanziale della funzione a tale organismo, sottraendola agli enti competenti; (2) il comma 6 integralmente; (3) il comma 7 limitatamente alle disposizioni sulle sanzioni finanziarie e sui poteri sostitutivi, che eccedevano le competenze statali. Ha invece dichiarato non fondate le censure relative agli altri commi impugnati.
Il principio
Lo Stato può dettare principi fondamentali in materia di organizzazione sanitaria, ma non può introdurre meccanismi che svuotino le competenze regionali e provinciali attribuendo a organismi paritetici poteri vincolanti, né può prevedere sanzioni finanziarie e poteri sostitutivi che esulano dal sistema di cui all’art. 120 Cost. Le Province autonome a statuto speciale godono di garanzie ulteriori rispetto alle Regioni ordinarie.
Domande e risposte
Cosa cambia per i medici ospedalieri che svolgono attività intramoenia?
La sentenza non incide direttamente sui diritti dei medici a svolgere l’attività intramoenia, ma chiarisce che le Regioni e le Province autonome hanno autonomia nell’organizzare gli spazi e i tempi di tale attività, senza dover sottostare a meccanismi di parere vincolante statale o a sanzioni finanziarie non conformi alla Costituzione.
Le Province autonome hanno più autonomia in materia sanitaria rispetto alle Regioni ordinarie?
Sì. Le Province autonome di Trento e Bolzano hanno competenza legislativa primaria in materia di igiene e sanità in base allo statuto speciale (d.P.R. n. 670/1972), il che garantisce loro una sfera di autonomia più ampia rispetto alle Regioni ordinarie, le cui competenze in materia sanitaria sono di tipo concorrente.
Il Governo può esercitare poteri sostitutivi in caso di inadempimento delle Regioni in materia sanitaria?
Sì, ma solo nel rispetto della procedura di cui all’art. 120 Cost. e della legge n. 131/2003. Non è possibile introdurre poteri sostitutivi al di fuori di tale procedura o prevedere sanzioni finanziarie automatiche non conformi ai criteri costituzionali.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze legislative; competenza regionale in materia sanitaria, citato come parametro
- Art. 118 della Costituzione — principio di sussidiarietà, citato come parametro
- Art. 120 della Costituzione — poteri sostitutivi del Governo, citato come parametro
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.