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La Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibili i conflitti di attribuzione proposti da due singoli cittadini (Guido Anetrini e Filippo Fiandrotti) nei confronti del Parlamento della Repubblica, in relazione alla legge elettorale n. 270/2005 (le cosiddette “liste bloccate” senza voto di preferenza). I conflitti sono inammissibili perché il singolo cittadino elettore non è un “potere dello Stato” ai sensi dell’art. 134 della Costituzione e non può quindi essere parte di un conflitto di attribuzione.
Di cosa si tratta
La legge elettorale n. 270/2005 ha introdotto un sistema proporzionale con liste bloccate: i candidati sono eletti nell’ordine in cui sono stati inseriti in lista dal partito, senza che gli elettori possano esprimere preferenze per singoli candidati. Due cittadini hanno sostenuto che questo sistema violasse le loro attribuzioni costituzionali come elettori sovrani, proponendo conflitto di attribuzione nei confronti del Parlamento.
La questione di legittimità costituzionale
Guido Anetrini e Filippo Fiandrotti hanno proposto separati conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Parlamento della Repubblica, denunciando gli artt. 1, comma 10, e 4, comma 6, della legge 21 dicembre 2005, n. 270, nella parte in cui “inibiscono al popolo sovrano di esprimere la propria preferenza nei confronti dei candidati”, in riferimento agli artt. 1, 10 e 67 della Costituzione e all’art. 3 del Protocollo addizionale alla CEDU.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i conflitti ai sensi dell’art. 37 della legge n. 87/1953. Il singolo cittadino elettore non è un potere dello Stato legittimato a proporre conflitto di attribuzione davanti alla Corte Costituzionale. Il conflitto di attribuzione è riservato ai poteri dello Stato (Parlamento, Governo, magistratura, ecc.) e non al singolo cittadino, anche se portatore di interessi di rilevanza costituzionale.
Il principio
Il singolo cittadino elettore, pur essendo titolare di diritti di partecipazione politica garantiti dalla Costituzione, non è un “potere dello Stato” ai sensi degli artt. 37 ss. della legge n. 87/1953 e non può quindi essere parte di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato davanti alla Corte Costituzionale. La tutela delle sue prerogative può essere perseguita attraverso altri strumenti (giudizi ordinari o incidentali di costituzionalità).
Domande e risposte
Un cittadino può portare davanti alla Corte Costituzionale la questione delle liste bloccate?
Non tramite conflitto di attribuzione, come chiarito da questa pronuncia. Tuttavia, la stessa questione della legittimità costituzionale del sistema delle liste bloccate è stata poi portata alla Corte tramite il giudizio incidentale ordinario, sfociando nella celebre sentenza n. 1 del 2014 che ha dichiarato l’incostituzionalità di alcune norme della legge n. 270/2005.
Quali soggetti possono proporre conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato?
I poteri dello Stato riconosciuti come tali dall’ordinamento: Parlamento, Presidente della Repubblica, Governo, ordine giudiziario (nelle sue articolazioni). Non possono farlo i singoli cittadini, i partiti politici o le associazioni.
Il sistema delle liste bloccate è stato poi dichiarato incostituzionale?
Sì. Con la sentenza n. 1 del 2014, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle norme che prevedevano liste bloccate di lunghezza eccessiva (non consentendo di fatto alcuna scelta da parte dell’elettore), nonché del premio di maggioranza senza soglia minima.
Norme collegate
- Art. 1 della Costituzione — sovranità popolare, invocato dai ricorrenti
- Art. 67 della Costituzione — rappresentanza nazionale dei parlamentari, invocato dai ricorrenti
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