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La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 2 ottobre 2007, n. 24, che consentiva ai produttori vitivinicoli di continuare ad utilizzare la denominazione “Tocai Friulano” anche dopo il 31 marzo 2007, in deroga al divieto comunitario. La norma regionale violava gli artt. 11 e 117, primo comma, della Costituzione per contrasto con il diritto dell’Unione europea, che vietava tale denominazione in favore della tutela della denominazione ungherese “Tokaj”.
Di cosa si tratta
Il “Tocai Friulano” è un vitigno tipico del Friuli-Venezia Giulia, la cui denominazione è stata al centro di una lunga controversia con l’Ungheria, che tutela la denominazione d’origine “Tokaj”. Nell’ambito degli accordi tra Unione europea e Ungheria (e poi del regolamento CE n. 753/2002 e seguenti), è stato stabilito il divieto per i produttori italiani di usare la denominazione “Tocai Friulano” dopo il 31 marzo 2007. La Regione Friuli-Venezia Giulia ha emanato una legge per consentire comunque ai propri produttori di continuare ad usarla, almeno per il commercio interno.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato in via principale l’art. 1 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 2 ottobre 2007, n. 24 (Attuazione dell’art. 24, paragrafo 6, dell’Accordo TRIPS), in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, della Costituzione, nonché agli artt. 117, commi secondo, lett. r), e quinto, e all’art. 4, comma primo, n. 2, della legge costituzionale n. 1/1963 (Statuto speciale del Friuli-Venezia Giulia).
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge regionale impugnata. La norma si poneva in diretto contrasto con la normativa comunitaria vincolante (regolamenti CE e accordi internazionali stipulati dalla Comunità europea) che vietava l’uso della denominazione “Tocai Friulano” dopo il 31 marzo 2007. Una Regione non può derogare in via unilaterale a obblighi derivanti dal diritto dell’Unione europea, che prevale sul diritto interno in forza degli artt. 11 e 117, comma 1, della Costituzione.
Il principio
Le Regioni non possono emanare leggi che consentano comportamenti vietati dal diritto dell’Unione europea, anche se tali comportamenti riguardano attività svolte esclusivamente all’interno del territorio nazionale. Il vincolo del rispetto degli obblighi comunitari (art. 117, comma 1, Cost.) si impone a tutti i livelli di governo, statale e regionale. Una legge regionale che autorizzi l’uso di una denominazione vietata dal diritto UE è incostituzionale.
Domande e risposte
I produttori di Tocai Friulano possono ancora usare quel nome?
No, non per i prodotti immessi sul mercato con quella denominazione. Dopo la sentenza che ha dichiarato incostituzionale la legge regionale, rimane in vigore il divieto comunitario. I produttori hanno adottato denominazioni alternative come “Friulano”.
Una Regione a statuto speciale come il Friuli-Venezia Giulia ha più poteri in materia di prodotti tipici?
Lo statuto speciale attribuisce alla Regione competenze in materia di agricoltura e commercio, ma tali competenze devono comunque rispettare i limiti derivanti dagli obblighi comunitari e internazionali. Non è quindi possibile derogare al diritto UE nemmeno nell’ambito delle competenze regionali speciali.
Come si concilia il divieto del nome “Tocai Friulano” con la tutela delle tradizioni locali?
La Corte ha riconosciuto che la denominazione è “patrimonio della vitivinicoltura regionale ormai da secoli”, ma ha chiarito che la tutela delle denominazioni d’origine è una competenza esclusiva dell’Unione europea e che gli accordi con l’Ungheria erano vincolanti per l’Italia. L’interesse alla tutela del patrimonio locale non può prevalere sugli obblighi internazionali assunti dall’UE.
Norme collegate
- Art. 11 della Costituzione — partecipazione dell’Italia all’ordinamento comunitario, citato come parametro
- Art. 117 della Costituzione — vincoli comunitari e internazionali alla legislazione regionale, citato come parametro
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