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La Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 86 del d.P.R. n. 602/1973 sul fermo amministrativo dei beni mobili registrati (in particolare l’autovettura), sollevate dalla Commissione tributaria provinciale di Cosenza in riferimento agli artt. 3, 4, 24, 41, 97 e 111 della Costituzione. L’inammissibilità è pronunciata perché le censure riguardano in realtà lacune della norma che il giudice a quo ha sollevato d’ufficio, senza adeguata motivazione sulla rilevanza.

Di cosa si tratta

Il fermo amministrativo dell’autovettura è una misura cautelare con cui il concessionario della riscossione blocca l’uso di un bene mobile registrato (tipicamente la macchina) del contribuente che non paga le cartelle esattoriali. Il caso riguardava un contribuente di Cosenza cui era stato notificato il preavviso di fermo per un debito di soli 846,34 euro (canone RAI e TARSU). La Commissione censurava la norma perché non fissa criteri e limiti al potere del concessionario, non prevede obbligo di motivazione e non garantisce un sindacato giurisdizionale sulla legittimità sostanziale del provvedimento.

La questione di legittimità costituzionale

La Commissione tributaria provinciale di Cosenza ha impugnato l’art. 86 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (nel testo modificato dal d.lgs. n. 193/2001 e interpretato autenticamente dall’art. 3, comma 41, del d.l. n. 203/2005), in riferimento agli artt. 3, 4, 24, 41, 97 e 111 Cost., nella parte in cui non fissa criteri e limiti al potere del concessionario, non prevede obbligo di motivazione e non consente sindacato giurisdizionale sulla legittimità sostanziale del fermo.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità. Le questioni erano state sollevate d’ufficio dal giudice a quo senza che le parti avessero eccepito tali profili. Le censure riguardano essenzialmente lacune normative (assenza di criteri, di motivazione obbligatoria, di controllo giurisdizionale) rispetto alle quali non è configurabile una pronuncia additiva in assenza di una soluzione dal contenuto costituzionalmente obbligato. Inoltre la motivazione sulla rilevanza era carente.

Il principio

Quando le censure di incostituzionalità riguardano lacune normative per le quali non è identificabile una soluzione a rime obbligate, la questione è inammissibile perché eventuali decisioni additive richiedono scelte discrezionali che spettano al legislatore e non alla Corte. Analogamente, questioni sollevate d’ufficio senza adeguata motivazione sulla rilevanza sono manifestamente inammissibili.

Domande e risposte

Il concessionario può disporre il fermo dell’autovettura anche per debiti molto piccoli come 846 euro?

Al momento della pronuncia la norma non fissava soglie minime esplicite. La questione di legittimità costituzionale su questo punto è però risultata inammissibile, quindi la Corte non si è pronunciata nel merito. Successivi interventi normativi e giurisprudenziali hanno poi affinato i criteri di proporzionalità del fermo.

Il contribuente può contestare in giudizio il preavviso di fermo?

Sì. La giurisprudenza tributaria ha progressivamente ammesso l’impugnabilità del preavviso di fermo. La Commissione rimettente aveva peraltro già riconosciuto la propria giurisdizione in materia, dopo che il d.l. n. 223/2006 aveva attribuito alle Commissioni tributarie la cognizione delle controversie relative alle ipoteche fiscali.

Cosa significa che la Corte non può pronunciare sentenze additive “in assenza di rime obbligate”?

La Corte può aggiungere qualcosa alla norma (pronuncia additiva) solo quando c’è un’unica soluzione costituzionalmente necessaria. Se invece le possibili soluzioni sono molteplici e discrezionali (ad esempio: fissare criteri di proporzionalità, soglie minime, obbligo di motivazione), la scelta spetta al Parlamento e la questione è inammissibile.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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