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La Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 3 del d.lgs. n. 546/1992 (processo tributario), sollevate dalla Commissione tributaria provinciale di Roma in riferimento agli artt. 24, 111 e 113 della Costituzione. La rimettente lamentava che la norma, nel disciplinare il difetto di giurisdizione, non consenta al giudice tributario di disporre la continuazione del processo con salvezza degli effetti della domanda. L’inammissibilità dipende dall’insufficiente motivazione sulla rilevanza e dalla contraddittorietà interna dell’ordinanza.
Di cosa si tratta
Nel processo tributario, se il giudice dichiara il proprio difetto di giurisdizione, il processo si chiude e gli atti processuali già compiuti – inclusi gli effetti sostanziali della domanda originaria – non si conservano automaticamente. La Commissione tributaria di Roma, alle prese con una controversia sull’iscrizione di un’ipoteca su un immobile a garanzia di crediti tributari, riteneva che questa disciplina fosse incostituzionale perché priva il contribuente della tutela giurisdizionale nei casi in cui la giurisdizione cambi nel corso del giudizio.
La questione di legittimità costituzionale
La Commissione tributaria provinciale di Roma ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 3 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario), nella parte in cui non consente al giudice tributario che declini la giurisdizione di disporre la continuazione del processo con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda, in riferimento agli artt. 24, 111 e 113 della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità. Le motivazioni addotte in ordine alla non manifesta infondatezza si pongono in insanabile contrasto con le premesse dello stesso rimettente. La Commissione aveva già riconosciuto l’esistenza di precedenti ordinanze della stessa Corte costituzionale (nn. 85/2007, 32/2007, 299/2006, 315/2002) che avevano trattato questioni analoghe, senza che il giudice a quo motivasse adeguatamente la ragione per cui si discostasse da tale orientamento consolidato.
Il principio
Le questioni di legittimità costituzionale sono manifestamente inammissibili quando le motivazioni sulla non manifesta infondatezza si pongono in contrasto con le premesse dello stesso rimettente, ovvero quando il giudice a quo non motiva adeguatamente il perché si discosti da un orientamento consolidato della Corte costituzionale che ha già affrontato questioni analoghe.
Domande e risposte
Se il giudice tributario dichiara il proprio difetto di giurisdizione, il contribuente perde tutti gli atti già compiuti?
La disciplina processuale vigente non prevede una continuazione automatica del giudizio con salvezza degli effetti. Il contribuente dovrà riassumere la causa davanti al giudice competente nei termini previsti dalla legge, salvo che norme specifiche dispongano diversamente.
Perché la Corte non ha deciso nel merito la questione?
Perché l’ordinanza di rimessione era contraddittoria: il giudice stesso riconosceva l’esistenza di precedenti della Corte che andavano in senso contrario alla sua tesi, senza spiegare perché quei precedenti non fossero applicabili al caso concreto.
Qual è la differenza tra inammissibilità manifesta e non fondatezza?
L’inammissibilità manifesta riguarda difetti del processo costituzionale (ordinanza mal motivata, questione irrilevante, ecc.) e impedisce di esaminare il merito. La non fondatezza significa invece che la Corte ha esaminato il merito e ha ritenuto la norma compatibile con la Costituzione.
Norme collegate
- Art. 24 della Costituzione — diritto di azione e difesa in giudizio, invocato come parametro
- Art. 111 della Costituzione — giusto processo, invocato come parametro
- Art. 113 della Costituzione — tutela giurisdizionale contro atti della pubblica amministrazione, invocato come parametro
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