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La Corte costituzionale dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 3-ter, comma 3, del d.lgs. n. 502/1992 in materia di collegi sindacali delle aziende sanitarie locali. Il TAR Lazio muoveva da un presupposto errato: l’assenza di procedure selettive non implica un potere di revoca arbitraria, perché l’azione amministrativa rimane sempre sindacabile dal giudice.

Di cosa si tratta

Un componente del collegio sindacale di un’azienda ospedaliera, designato dal Ministro della salute, era stato revocato dal successivo Ministro senza una motivazione esplicita. Aveva impugnato il provvedimento davanti al TAR Lazio, che aveva sollevato questione di costituzionalità ritenendo che la legge, non prevedendo procedure di selezione “tecnica e neutrale” né garanzie di stabilità dell’incarico, consentisse revoche arbitrarie in violazione del buon andamento della pubblica amministrazione.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio (sezione III-quater) ha impugnato l’art. 3-ter, comma 3, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina sanitaria), aggiunto dall’art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 229/1999, nella parte in cui disciplina in modo sommario la designazione dei componenti dei collegi sindacali delle ASL senza prevedere procedure selettive né limitazioni al potere di revoca. Parametro: art. 97 della Costituzione (buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione).

La decisione della Corte

La Corte dichiara la questione manifestamente inammissibile per errore nel presupposto interpretativo. Il TAR desumeva dall’assenza di procedure selettive un potere di revoca arbitrario esercitabile ad libitum. La Corte chiarisce che tale consequenza non deriva dalla norma: i poteri di designazione e revoca, pur privi di una disciplina dettagliata, restano sottoposti alle regole generali sull’azione amministrativa e sono sindacabili dal giudice amministrativo. La rilevanza della questione nel giudizio principale era quindi fondata su un errore logico-giuridico.

Il principio

L’assenza, in una disciplina settoriale, di procedure selettive o di esplicite limitazioni al potere di revoca non trasforma automaticamente detto potere in una facoltà arbitraria. L’azione amministrativa rimane sempre vincolata ai principi generali e soggetta al sindacato giurisdizionale: il giudice rimettente che ignori tale regola fonda la questione su un presupposto errato, rendendo la questione inammissibile.

Domande e risposte

Chi compone il collegio sindacale di una ASL?

Cinque membri: due designati dalla regione, uno dal Ministro del tesoro, uno dal Ministro della salute e uno dalla Conferenza dei sindaci (o dall’organismo di rappresentanza dei comuni per le aziende ospedaliere). Tutti devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili o essere funzionari del Ministero del tesoro con almeno tre anni di esperienza nella revisione.

Perché la Corte non ha esaminato il merito della questione?

Perché il rimettente partiva dall’assunto che la designazione senza procedura selettiva implichi un corrispondente potere di revoca arbitraria. La Corte ha respinto questo assunto: il potere di revoca, anche in assenza di norme specifiche, deve essere esercitato con atti motivati sindacabili in sede giurisdizionale.

Questa pronuncia tutela o danneggia chi viene revocato dall’incarico?

Lo tutela indirettamente: confermando che i poteri di revoca non sono arbitrari ma restano sottoposti al controllo giurisdizionale, la Corte ribadisce che chi è stato revocato può far valere i propri diritti davanti al giudice amministrativo, senza che la legge legittimi una revoca puramente discrezionale.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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