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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ordina la restituzione degli atti al GUP del Tribunale di Trieste a seguito della propria sentenza n. 324 del 2008, che ha inciso parzialmente sulla norma censurata. Era in discussione se l’applicazione immediata dei nuovi (più brevi) termini di prescrizione introdotti dalla legge ex-Cirielli si estendesse anche ai processi pendenti in fase di giudizio abbreviato.

Di cosa si tratta

La legge 5 dicembre 2005, n. 251 (cd. ex-Cirielli) ha riformato i termini di prescrizione. L’art. 10, comma 3, ha stabilito che, se i nuovi termini sono più brevi, si applicano retroattivamente ai procedimenti pendenti, con una deroga per i processi in cui sia già stata aperta la fase dibattimentale. Il GUP di Trieste chiedeva se il giudizio abbreviato — che non ha dibattimento — rientrasse nell’eccezione o nella regola generale dell’applicazione immediata della prescrizione più breve.

La questione di legittimità costituzionale

Il GUP del Tribunale di Trieste ha impugnato l’art. 10, comma 3, della l. 5 dicembre 2005, n. 251, nella parte in cui non include il giudizio abbreviato pendente tra le eccezioni all’applicazione immediata dei nuovi termini prescrizionali, ritenendo irragionevole la disparità di trattamento rispetto ai giudizi dibattimentali.

La decisione della Corte

La Corte ordina la restituzione degli atti al giudice rimettente perché la propria sentenza n. 324 del 2008 ha dichiarato parzialmente illegittimo l’art. 10, comma 3, della l. 251/2005 (seppure in una diversa parte della norma), incidendo sul quadro normativo di riferimento. Il rimettente deve valutare se la questione mantenga rilevanza e non manifesta infondatezza.

Il principio

Quando la Corte costituzionale emette una pronuncia che, pur non riguardando direttamente la norma impugnata in un giudizio pendente, ne modifica il contesto normativo rilevante, gli atti devono essere restituiti al giudice a quo affinché valuti nuovamente la questione alla luce del mutato quadro.

Domande e risposte

La prescrizione più breve introdotta dalla legge ex-Cirielli si applica retroattivamente?

L’art. 10, comma 3, della l. 251/2005 prevedeva l’applicazione immediata dei termini più brevi ai procedimenti pendenti, con l’eccezione dei processi in cui fosse già stato aperto il dibattimento. La Corte cost. n. 324/2008 ha modificato questo assetto.

Il giudizio abbreviato è equiparato al dibattimento ai fini della prescrizione ex-Cirielli?

Questa era la questione centrale: il rimettente sosteneva che il giudizio abbreviato, non avendo dibattimento, doveva applicare i nuovi termini prescrizionali più brevi con effetto immediato, con conseguente irragionevole disparità rispetto ai giudizi dibattimentali.

Cos’è la sentenza n. 324 del 2008 della Corte?

La sentenza n. 324/2008 ha dichiarato parzialmente incostituzionale l’art. 10, comma 3, della l. 251/2005, incidendo sul regime intertemporale della prescrizione. Per questo la Corte ha restituito gli atti al GUP di Trieste per una nuova valutazione.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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