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La Corte costituzionale dichiara manifestamente non fondata la questione sull’art. 47, comma 4, della legge n. 354/1975. Il magistrato di sorveglianza può sospendere l’esecuzione della pena in attesa del tribunale di sorveglianza, ma non applicare in via provvisoria l’affidamento in prova. La disciplina è ragionevole perché le misure alternative presentano presupposti e strutture diverse tra loro.
Di cosa si tratta
Una detenuta condannata a cinque anni per traffico di stupefacenti aveva chiesto l’ammissione provvisoria all’affidamento in prova al servizio sociale. Il magistrato di sorveglianza di Livorno riteneva che l’interessata soddisfacesse tutti i requisiti, ma la legge gli consentiva soltanto di sospendere l’esecuzione della pena — non di applicare subito la misura alternativa. Ha quindi sollevato questione di costituzionalità, ritenendo irragionevole il divieto.
La questione di legittimità costituzionale
Il Magistrato di sorveglianza di Livorno ha impugnato l’art. 47, comma 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario), come sostituito dalla legge n. 165/1998, nella parte in cui non consente al magistrato di sorveglianza di applicare provvisoriamente l’affidamento in prova al servizio sociale quando l’esecuzione della pena sia già iniziata. Parametro: art. 3 della Costituzione (principio di uguaglianza), per disparità di trattamento rispetto alla detenzione domiciliare provvisoria e all’affidamento terapeutico.
La decisione della Corte
La Corte dichiara la questione manifestamente non fondata. Le misure alternative citate a termine di paragone — detenzione domiciliare provvisoria e affidamento terapeutico — hanno presupposti di fatto e configurazione normativa diversi dall’affidamento in prova ordinario. La detenzione domiciliare provvisoria garantisce continuità della restrizione in situazioni umanitarie o deflattive; l’affidamento terapeutico assicura l’immediato avvio del programma di recupero dalla tossicodipendenza. L’affidamento in prova ordinario non presenta le stesse urgenze strutturali, rendendo legittima la diversità di trattamento.
Il principio
Non viola l’art. 3 Cost. la norma che, per l’affidamento in prova al servizio sociale chiesto dopo l’inizio dell’esecuzione, limita il magistrato di sorveglianza alla sola sospensione dell’esecuzione in attesa del tribunale, senza consentire l’applicazione provvisoria della misura alternativa. La comparazione con le altre misure è improponibile perché le situazioni poste a confronto differiscono nei presupposti e nella struttura normativa.
Domande e risposte
Che cosa può fare il magistrato di sorveglianza mentre si aspetta la decisione del tribunale?
Può sospendere l’esecuzione della pena e ordinare la liberazione del condannato, ma non applicare in via provvisoria la misura dell’affidamento in prova. Il condannato viene quindi liberato senza essere formalmente soggetto alle prescrizioni tipiche della misura alternativa.
Perché il giudice rimettente riteneva irragionevole questa limitazione?
Perché l’applicazione provvisoria consentirebbe l’intervento immediato del servizio sociale, l’imposizione di prescrizioni utili per la valutazione successiva del tribunale e un più efficace controllo sul condannato rispetto alla mera scarcerazione in attesa.
Esiste un confronto possibile con la detenzione domiciliare provvisoria?
No, secondo la Corte. La detenzione domiciliare provvisoria è strutturalmente diversa: garantisce la continuità della restrizione in situazioni umanitarie (comma 1) o deflattive (comma 1-bis) e risponde a esigenze che non ricorrono nell’affidamento in prova ordinario.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza, parametro della questione sollevata dal giudice rimettente
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