Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale, con questa ordinanza, corregge un errore materiale contenuto nella propria sentenza n. 192 del 2008: nel dispositivo e nella motivazione il numero dell’articolo impugnato era indicato erroneamente come “153” invece del corretto “152”. Si tratta di una pronuncia di mero carattere formale, non di una nuova valutazione di merito.

Di cosa si tratta

La sentenza n. 192 del 2008 della Corte costituzionale conteneva un errore materiale: sia nella parte in fatto (paragrafo 5, primo capoverso del “Ritenuto in fatto”) sia nella parte in diritto (paragrafo 2, primo capoverso del “Considerato in diritto”) e nel dispositivo era riportato il numero di articolo “153” invece del corretto “152”. La Corte ha provveduto d’ufficio alla correzione ai sensi dell’art. 21 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

La questione di legittimità costituzionale

Non si tratta di un nuovo giudizio di legittimità costituzionale, ma di una correzione d’ufficio di un errore materiale nella sentenza n. 192 del 2008. La Corte ha ritenuto necessario provvedere nonostante la pronuncia originaria fosse di non fondatezza (e dunque non avesse inciso sull’efficacia delle disposizioni impugnate), per ripristinare l’esatta corrispondenza tra dispositivo e norma effettivamente esaminata.

La decisione della Corte

La Corte dispone la correzione dell’errore materiale nella sentenza n. 192 del 2008: dopo il numero “153” nelle parti indicate viene inserita l’espressione “(recte, 152)” e nel dispositivo il numero “153” è sostituito con “152”.

Il principio

La Corte costituzionale può correggere d’ufficio gli errori materiali delle proprie pronunce, anche quando si tratti di sentenze di non fondatezza che non hanno inciso sull’efficacia delle norme esaminate. La correzione è necessaria per garantire la certezza e la chiarezza del dictum della Corte.

Domande e risposte

Come si corregge un errore materiale in una sentenza della Corte costituzionale?

Ai sensi dell’art. 21 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la Corte può procedere d’ufficio o su istanza di parte alla correzione di errori materiali contenuti nelle proprie pronunce.

Un errore di numero di articolo in una sentenza costituzionale ha effetti pratici?

Sì, potenzialmente. L’errore incide sulla corretta individuazione della norma esaminata. In questo caso la Corte ha ritenuto necessaria la correzione anche se la pronuncia originaria era di mera non fondatezza, per garantire la certezza del diritto.

Che cosa era la sentenza n. 192 del 2008?

Si trattava di una sentenza di non fondatezza della questione di legittimità costituzionale. L’ordinanza n. 383 non ne specifica il contenuto sostanziale, limitandosi alla correzione dell’errore materiale nel numero dell’articolo impugnato.

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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