Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità dell’art. 16, comma 2, del d.lgs. n. 166/2006 sul concorso notarile, nella parte in cui differisce al primo concorso successivo l’applicazione dei nuovi criteri di valutazione degli scritti. I rimettenti avevano formulato il quesito in modo contraddittorio.

Di cosa si tratta

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con due ordinanze, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 16, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione. La norma prevedeva che i nuovi criteri di valutazione dei candidati al concorso notarile introdotti dall’art. 11 del medesimo decreto si applicassero «con decorrenza dalla data di emanazione del prossimo bando di concorso per la nomina a notaio», escludendone quindi l’applicazione al concorso già in corso.

La questione di legittimità costituzionale

I rimettenti ritenevano irragionevole che i nuovi criteri di valutazione – tra cui l’obbligo di motivazione in caso di non ammissione alle prove orali – non si applicassero ai candidati il cui concorso era già in corso al momento dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 166/2006. I candidati interessati (i cosiddetti «novantisti», esclusi per punteggio complessivo insufficiente pur avendo ottenuto il minimo in ciascuna prova) avrebbero potuto beneficiare dell’obbligo di motivazione.

La decisione della Corte

La Corte costituzionale, con sentenza n. 328 del 2008, ha dichiarato la questione inammissibile per diverse, concorrenti ragioni. I rimettenti avevano formulato il quesito in modo contraddittorio: sostenevano l’inapplicabilità della norma al concorso in corso, ma chiedevano alla Corte di eliminare la disposizione transitoria che aveva previsto tale inapplicabilità; ciò non avrebbe automaticamente reso applicabili i nuovi criteri, poiché i rimettenti non avevano spiegato le ragioni giuridiche di tale effetto. La questione si risolveva in una richiesta di intervento interpretativo di competenza del giudice a quo.

Il principio

La questione di legittimità costituzionale è inammissibile quando il rimettente non chiarisce in che modo l’eventuale declaratoria di incostituzionalità risolverebbe il problema nel giudizio principale, o quando la questione si risolve in realtà in una richiesta di interpretazione normativa di competenza del giudice rimettente. La disposizione transitoria che fissa la decorrenza dell’applicazione di nuove norme risponde a un principio di affidamento: le regole di un concorso devono essere fissate prima del suo espletamento.

Domande e risposte

Chi erano i «novantisti» nel concorso notarile?
Erano i candidati che, pur avendo ottenuto il punteggio minimo di trenta in ciascuna delle tre prove scritte, non raggiungevano il punteggio complessivo di 105 necessario per l’ammissione alle prove orali. Il sistema pre-riforma non imponeva alla commissione di motivare tale esclusione.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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