Testo dell'articoloIn aggiornamento
La Corte costituzionale ha annullato il decreto ministeriale 17 ottobre 2007 sui criteri uniformi per le zone speciali di conservazione, nella parte in cui si applicava alle Province autonome di Trento e Bolzano. Il decreto era privo di base legislativa valida nei confronti delle Province autonome, dopo che la sentenza n. 104/2008 aveva già dichiarato illegittima la norma di legge che lo fondava.
Di cosa si tratta
La Provincia autonoma di Trento aveva promosso conflitto di attribuzione tra enti nei confronti dello Stato, chiedendo l’annullamento degli artt. da 1 a 7 e dei relativi allegati del decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007, recante «Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)». La Provincia sosteneva che il decreto, imponendo criteri vincolanti in materia di tutela degli habitat naturali, violasse la propria competenza legislativa primaria in materia di «parchi per la protezione della flora e della fauna» (art. 8, n. 16, Statuto speciale Trentino-Alto Adige).
Il conflitto di attribuzione tra enti
La Provincia autonoma di Trento aveva già dato attuazione alle direttive europee sugli habitat naturali (92/43/CEE) e sugli uccelli selvatici (79/409/CEE) mediante propria legislazione e deliberazioni. Il decreto ministeriale imponeva criteri dettagliati che si sovrapponevano a tale disciplina, senza rispettare le procedure previste per gli atti di indirizzo e coordinamento nei confronti delle Province autonome.
La decisione della Corte
La Corte costituzionale, con sentenza n. 329 del 2008, ha accolto il ricorso e ha:
- Dichiarato che non spettava allo Stato imporre alle Province autonome di Trento e di Bolzano di conformarsi al decreto ministeriale 17 ottobre 2007;
- Annullato gli artt. da 1 a 7 e i relativi allegati del decreto, nella parte in cui si riferiscono anche alle Province autonome di Trento e di Bolzano.
La Corte ha rilevato che il decreto era privo di base legislativa valida nei confronti delle Province autonome, dopo che la sentenza n. 104 del 2008 aveva già dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1226, della legge n. 296/2006 – la norma che fondava il decreto – nella parte in cui obbligava le Province autonome a conformarsi ai criteri uniformi del Ministero.
Il principio
Le Province autonome di Trento e Bolzano, in forza della competenza legislativa primaria riconosciuta dallo Statuto speciale, hanno il potere di dare autonoma attuazione alle direttive europee in materia di tutela degli habitat naturali. Lo Stato non può vincolare tali Province al rispetto di criteri minimi uniformi definiti con decreto ministeriale, sia perché ciò viola la loro autonomia costituzionalmente garantita, sia perché un decreto ministeriale non è la fonte normativa idonea a limitare le competenze provinciali primarie.
Domande e risposte
- Cosa sono le Zone speciali di conservazione (ZSC) e le Zone di protezione speciale (ZPS)?
- Sono aree protette istituite in attuazione della rete europea «Natura 2000», per la conservazione degli habitat naturali e delle specie di flora e fauna selvatica. Le ZSC derivano dalla direttiva 92/43/CEE (Direttiva Habitat), le ZPS dalla direttiva 79/409/CEE (Direttiva Uccelli).
- Perché le Province autonome hanno una posizione speciale rispetto alle Regioni ordinarie?
- Le Province autonome di Trento e Bolzano godono di competenze legislative primarie in numerose materie, ai sensi dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. n. 670/1972). In tali materie, la legge statale e i regolamenti statali hanno un’efficacia molto più limitata rispetto alle Regioni ordinarie.
Norme collegate
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