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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

La Corte costituzionale ha dichiarato parzialmente illegittimo il termine quinquennale di decadenza per la domanda di pensione privilegiata militare, nella parte in cui si applica anche alle malattie a lunga latenza insorte dopo i cinque anni dalla cessazione dal servizio. Il caso riguardava un militare deceduto per mesotelioma pleurico da amianto.

Di cosa si tratta

La Corte dei conti, sezione giurisdizionale della Regione Liguria, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 169 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione. Il caso concreto riguardava la vedova di un capitano di corvetta deceduto per mesotelioma pleurico contratto durante il servizio in Marina militare per esposizione all’amianto; la domanda di pensione privilegiata era stata presentata oltre i cinque anni dalla cessazione dal servizio.

La questione di legittimità costituzionale

L’art. 169 del d.P.R. n. 1092/1973 prevedeva un termine quinquennale di decadenza per la presentazione della domanda di pensione privilegiata, decorrente dalla cessazione dal servizio. Per le malattie a lunga latenza – come quelle asbesto-correlate, che possono manifestarsi decenni dopo l’esposizione – questo termine rendeva di fatto impossibile il conseguimento della pensione quando la malattia si manifestasse successivamente alla scadenza del termine.

La decisione della Corte

La Corte costituzionale, con sentenza n. 323 del 2008, ha accolto la questione e ha dichiarato l’illegittimità costituzionale parziale dell’art. 169 del d.P.R. n. 1092/1973, nella parte in cui fa decorrere il termine quinquennale dalla cessazione dal servizio anche nei casi in cui la malattia professionale si manifesti dopo tale termine. A partire dalla pronuncia, il termine deve decorrere dalla manifestazione della malattia quando l’insorgenza è successiva ai cinque anni dalla cessazione dal servizio.

Il principio

Il termine di decadenza per la domanda di pensione privilegiata non può decorrere dalla cessazione dal servizio quando la malattia professionale si manifesta dopo tale termine. Per le malattie a lunga latenza – in cui il danno alla salute emerge a distanza di anni o decenni dall’agente causale – il termine deve decorrere dalla manifestazione della malattia, in attuazione dei principi di uguaglianza e di tutela della salute e della previdenza sociale.

Domande e risposte

Cosa è la pensione privilegiata per i dipendenti pubblici?
La pensione privilegiata è un trattamento pensionistico spettante ai dipendenti pubblici (inclusi i militari) che abbiano subito una menomazione permanente dell’integrità fisica a causa del servizio prestato, che abbia determinato la cessazione dal servizio o ne abbia aggravato le condizioni.
Cosa sono le malattie a lunga latenza?
Sono malattie professionali la cui insorgenza clinica avviene a distanza di molti anni – anche decenni – dall’esposizione all’agente causale. Il mesotelioma pleurico da amianto è l’esempio più noto: può manifestarsi 20-40 anni dopo l’esposizione alle fibre di asbesto.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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