Testo dell'articoloIn aggiornamento
La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di numerose disposizioni della legge regionale Veneto n. 17/2007 in materia di lavori pubblici e appalti, per violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza e di ordinamento civile.
Di cosa si tratta
Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato in via principale la legge della Regione Veneto 7 novembre 2007, n. 17 (ricorso n. 40 del 2007), contestando la compatibilità di numerose sue disposizioni con l’art. 117, comma 2, lett. e), l), m) e s) della Costituzione, nelle materie di tutela della concorrenza, ordinamento civile, determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e tutela dell’ambiente.
La questione di legittimità costituzionale
Lo Stato sosteneva che la Regione Veneto avesse invaso competenze legislative statali esclusive disciplinando in modo autonomo i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, la qualificazione delle imprese, i contratti di appalto integrato e la sicurezza nei cantieri, materie riservate in via esclusiva al legislatore nazionale.
La decisione della Corte
La Corte costituzionale, con sentenza n. 322 del 2008, ha:
- Dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 6, comma 1; 7, commi 2 e 3; 8; 22; 24; 29; 32; e 43, comma 1, della legge regionale Veneto n. 17/2007, per violazione della competenza statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza (art. 117, comma 2, lett. e) Cost.) e di ordinamento civile (art. 117, comma 2, lett. l) Cost.);
- Dichiarato inammissibili le censure riferite all’art. 117, comma 2, lett. m), Cost. (livelli essenziali delle prestazioni), per carenza di adeguata motivazione.
Il principio
La disciplina dei contratti pubblici è riservata in via esclusiva al legislatore statale. Le Regioni non possono introdurre deroghe o integrazioni alle norme del Codice dei contratti pubblici in materie quali la qualificazione delle imprese, le procedure di affidamento, la disciplina contrattuale e le garanzie. Tali materie ricadono nella competenza esclusiva statale della «tutela della concorrenza» e dell’«ordinamento civile».
Domande e risposte
- Le Regioni possono disciplinare gli appalti pubblici sul proprio territorio?
- Le Regioni possono intervenire solo per aspetti organizzativi di propria competenza (es. programmazione dei lavori pubblici regionali), ma non possono dettare regole sulle procedure di affidamento, sui contratti, sulle qualificazioni delle imprese o sulle garanzie: tali materie sono riservate alla legge statale.
- Cosa significa che la competenza è «esclusiva» dello Stato?
- La competenza legislativa esclusiva (art. 117, comma 2, Cost.) significa che solo il Parlamento nazionale può legiferare in quella materia. Le leggi regionali che interferiscono con tale competenza sono incostituzionali, indipendentemente dal merito delle scelte compiute.
Norme collegate
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