Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di numerose disposizioni della legge regionale Veneto n. 17/2007 in materia di lavori pubblici e appalti, per violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza e di ordinamento civile.

Di cosa si tratta

Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato in via principale la legge della Regione Veneto 7 novembre 2007, n. 17 (ricorso n. 40 del 2007), contestando la compatibilità di numerose sue disposizioni con l’art. 117, comma 2, lett. e), l), m) e s) della Costituzione, nelle materie di tutela della concorrenza, ordinamento civile, determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e tutela dell’ambiente.

La questione di legittimità costituzionale

Lo Stato sosteneva che la Regione Veneto avesse invaso competenze legislative statali esclusive disciplinando in modo autonomo i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, la qualificazione delle imprese, i contratti di appalto integrato e la sicurezza nei cantieri, materie riservate in via esclusiva al legislatore nazionale.

La decisione della Corte

La Corte costituzionale, con sentenza n. 322 del 2008, ha:

Il principio

La disciplina dei contratti pubblici è riservata in via esclusiva al legislatore statale. Le Regioni non possono introdurre deroghe o integrazioni alle norme del Codice dei contratti pubblici in materie quali la qualificazione delle imprese, le procedure di affidamento, la disciplina contrattuale e le garanzie. Tali materie ricadono nella competenza esclusiva statale della «tutela della concorrenza» e dell’«ordinamento civile».

Domande e risposte

Le Regioni possono disciplinare gli appalti pubblici sul proprio territorio?
Le Regioni possono intervenire solo per aspetti organizzativi di propria competenza (es. programmazione dei lavori pubblici regionali), ma non possono dettare regole sulle procedure di affidamento, sui contratti, sulle qualificazioni delle imprese o sulle garanzie: tali materie sono riservate alla legge statale.
Cosa significa che la competenza è «esclusiva» dello Stato?
La competenza legislativa esclusiva (art. 117, comma 2, Cost.) significa che solo il Parlamento nazionale può legiferare in quella materia. Le leggi regionali che interferiscono con tale competenza sono incostituzionali, indipendentemente dal merito delle scelte compiute.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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