Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Calabria contro la citazione in giudizio della Procura regionale della Corte dei conti, perché il ricorso era stato notificato solo all’Avvocatura generale dello Stato e non al Presidente del Consiglio dei ministri.

Di cosa si tratta

La Regione Calabria aveva promosso conflitto di attribuzione tra enti nei confronti dello Stato, in relazione all’atto di citazione notificato dalla Procura regionale della Corte dei conti nei confronti di consiglieri regionali calabresi per l’acquisto di oggetti-omaggio per un importo di Euro 54.921,25. La Regione invocava la guarentigia prevista dall’art. 122, comma 4, della Costituzione, ritenendo che la citazione in giudizio ledesse le prerogative dei consiglieri regionali.

Il conflitto di attribuzione tra enti

Il conflitto di attribuzione tra enti è un giudizio davanti alla Corte costituzionale con cui una Regione o lo Stato lamentano che un atto dell’altro ente abbia invaso la propria sfera di attribuzioni costituzionalmente garantita. Nel caso di specie, la Regione Calabria riteneva che l’azione della Corte dei conti compromettesse le prerogative dei consiglieri regionali tutelate dall’art. 122 Cost.

La decisione della Corte

La Corte costituzionale, con ordinanza n. 319 del 2008, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il vizio riscontrato è di natura procedurale: il ricorso era stato notificato unicamente all’Avvocatura generale dello Stato, mentre la consolidata giurisprudenza della Corte richiede, nei conflitti tra enti, che la notifica sia effettuata al Presidente del Consiglio dei ministri. L’inosservanza di tale regola processuale determina l’inammissibilità del ricorso.

Il principio

Nei giudizi per conflitto di attribuzione tra Regioni e Stato, il ricorso deve essere notificato al Presidente del Consiglio dei ministri, quale soggetto legittimato a stare in giudizio per lo Stato, e non soltanto all’Avvocatura generale dello Stato. Il rispetto di tale regola processuale è condizione di ammissibilità del conflitto.

Domande e risposte

Cosa tutela l’art. 122, comma 4, della Costituzione?
L’art. 122, comma 4, Cost. prevede che i consiglieri regionali non possano essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. Si tratta di una forma di insindacabilità analoga a quella prevista per i parlamentari dall’art. 68 Cost.
Chi rappresenta lo Stato nei conflitti di attribuzione davanti alla Corte costituzionale?
Nei conflitti di attribuzione tra enti, lo Stato è rappresentato dal Presidente del Consiglio dei ministri, difeso dall’Avvocatura generale dello Stato. La notifica del ricorso deve essere indirizzata al Presidente del Consiglio, non direttamente all’Avvocatura.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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