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La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 19 e 20 della legge n. 186 del 1982 sull’ordinamento della giurisdizione amministrativa, sollevate dal TAR Lazio in riferimento agli artt. 3, 97, 100, 101 e 108 della Costituzione. Ha invece dichiarato inammissibile la questione relativa all’art. 19, comma 1, n. 3, della medesima legge per difetto di attualità della lesione.

Di cosa si tratta

Un magistrato del TAR con qualifica di consigliere aveva impugnato il concorso indetto per due posti di consigliere di Stato, lamentando che la ripartizione dei posti vacanti tra le tre categorie previste dall’art. 19 della legge n. 186 del 1982 non rispecchiasse le aliquote di provvista, con conseguente riduzione progressiva della presenza dei magistrati TAR nel Consiglio di Stato. Il TAR Lazio aveva sollevato questione di legittimità costituzionale delle norme che disciplinano il sistema di accesso al Consiglio di Stato.

La questione di legittimità costituzionale

Norme impugnate: artt. 19 e 20 della legge 27 aprile 1982, n. 186, nella parte in cui non prevedono espressamente la composizione del ruolo del Consiglio di Stato nelle medesime aliquote previste per il sistema di provvista dei magistrati. Parametri: artt. 3, 97, 100, 101 e 108 della Costituzione. Rimettente: Tribunale amministrativo regionale del Lazio, ordinanza del 20 novembre 2006.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato non fondate le questioni principali. Ha ritenuto che il legislatore goda di ampia discrezionalità nella disciplina delle modalità di accesso al Consiglio di Stato e che la normativa vigente non incida sull’indipendenza dell’organo, garantita in egual misura sia per i consiglieri di provenienza concorsuale sia per quelli provenienti dai TAR. Ha dichiarato invece inammissibile la questione sull’art. 19, comma 1, n. 3 (retrodatazione della nomina) per difetto di attualità: il ricorrente non aveva subito alcun concreto pregiudizio.

Il principio

Il legislatore ha ampia discrezionalità nel disciplinare le modalità di accesso al Consiglio di Stato; la composizione di fatto dell’organo rispetto alle aliquote di provvista non determina di per sé violazione dei principi di imparzialità e indipendenza della magistratura amministrativa. Una questione è inammissibile per difetto di attualità quando il ricorrente non abbia ancora subito un concreto pregiudizio dall’applicazione della norma censurata.

Domande e risposte

Cosa stabilisce l’art. 19 della legge n. 186 del 1982?

L’art. 19 disciplina il sistema di provvista dei posti di consigliere di Stato, ripartendo i posti vacanti tra tre categorie: magistrati provenienti da concorso, magistrati TAR e consiglieri di nomina governativa. L’art. 20 prevede che i posti non coperti possano essere portati in aumento alle altre categorie con successivo riassorbimento.

Perché il TAR Lazio riteneva le norme incostituzionali?

Il rimettente sosteneva che l’applicazione concreta delle norme portasse a una riduzione progressiva della presenza dei magistrati TAR nel Consiglio di Stato, in contrasto con la finalità di aumentare tale presenza e con i principi di uguaglianza e indipendenza degli organi di giustizia amministrativa.

Cosa significa «difetto di attualità» della questione?

Una questione è inattuale quando la lesione lamentata non si è ancora concretamente verificata nel giudizio principale. Nel caso di specie, la posizione nel ruolo contestata non aveva ancora prodotto effetti pregiudizievoli per il ricorrente, rendendo irrilevante la questione nel giudizio a quo.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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