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La Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale la legge della Regione Lombardia n. 6 del 2006 sui centri di telefonia in sede fissa (i cosiddetti phone center), nella sua quasi totalità. La legge imponeva requisiti molto stringenti — soprattutto igienico-sanitari — che in pratica colpivano quasi esclusivamente i gestori extracomunitari, violando la libertà di iniziativa economica e la competenza esclusiva statale in materia di immigrazione.
Di cosa si tratta
I phone center sono esercizi commerciali dove i clienti possono telefonare verso l’estero a prezzi contenuti: un servizio utilizzato prevalentemente da cittadini stranieri residenti in Italia per contattare i familiari nel paese d’origine. La Regione Lombardia aveva adottato nel 2006 una legge che subordinava l’apertura e la gestione di tali centri a una serie di autorizzazioni comunali e a requisiti igienico-sanitari molto dettagliati, con l’obbligo per i gestori già in attività di adeguarsi entro un anno a pena di chiusura.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, Sezione IV di Milano, con dieci ordinanze ha impugnato gli artt. 1, 4, 8, 9 e 12 della legge regionale n. 6/2006, in riferimento agli artt. 3, 15, 41 e 117 della Costituzione. Le censure principali riguardavano: la classificazione della materia come «commercio» regionale (art. 1), il sistema di autorizzazione comunale generalizzata (art. 4), i nuovi requisiti igienico-sanitari a effetto retroattivo (art. 8), e la disciplina dell’adeguamento forzato delle strutture già esistenti (artt. 9 e 12).
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 1, 4, 9 e 12 della legge regionale e, ai sensi dell’art. 27 l. n. 87/1953, ha esteso la dichiarazione di incostituzionalità alle restanti disposizioni della stessa legge, in quanto inscindibilmente connesse con quelle caducate. Ha invece dichiarato manifestamente inammissibili le questioni relative all’art. 8, commi 1 e 2, per vizi di motivazione delle ordinanze di rimessione.
Il principio
Una legge regionale non può disciplinare in modo tale da ostacolare, di fatto, l’attività economica di categorie di soggetti definite in base alla loro provenienza o residenza, giacché ciò interferisce con la materia dell’immigrazione, riservata alla competenza esclusiva statale (art. 117, secondo comma, lett. b, Cost.), e viola la libertà di iniziativa economica garantita dall’art. 41 Cost.
Domande e risposte
Un comune può vietare l’apertura di phone center?
No, salvo che le ragioni del divieto siano fondate su esigenze di ordine pubblico, sicurezza o salute concretamente dimostrate e siano applicate senza discriminazioni basate sulla nazionalità o provenienza dei gestori.
Perché la Regione non poteva legiferare in materia?
La legge formalmente disciplinava il commercio (materia regionale), ma nella sostanza introduceva requisiti che incidevano sull’immigrazione e sulla condizione degli stranieri, materia riservata in via esclusiva allo Stato dall’art. 117, secondo comma, Cost.
Cosa è l’art. 27 della legge n. 87/1953 e perché è stato applicato?
L’art. 27 consente alla Corte di estendere la dichiarazione di incostituzionalità a norme non direttamente impugnate ma inscindibilmente connesse con quelle dichiarate illegittime. Nel caso di specie, una volta cadute le disposizioni portanti della legge, le restanti risultavano prive di autonoma applicabilità.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza e non discriminazione
- Art. 41 della Costituzione — libertà di iniziativa economica
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze Stato-Regioni
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