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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha restituito gli atti a otto Corti d’appello (Palermo, Torino, Lecce sezione Taranto, Brescia e Bari) che avevano sollevato questione di legittimità sull’art. 593 c.p.p. come novellato dalla legge Pecorella, nella parte in cui limitava l’appello del PM contro le sentenze di proscioglimento. La restituzione è conseguenza del mutamento del quadro normativo dopo la sentenza n. 26/2007 della stessa Corte.

Di cosa si tratta

Anche questa ordinanza riguarda la legge 20 febbraio 2006, n. 46 (legge Pecorella) e la sua limitazione del potere di appello del pubblico ministero avverso le sentenze di proscioglimento. Mentre la n. 348 riguardava le ordinanze della Corte d’appello di Cagliari, la n. 349 raccoglie le questioni identiche sollevate da altre Corti d’appello di diverse città italiane.

La questione di legittimità costituzionale

Le Corti d’appello di Palermo, Torino, Lecce (sez. Taranto), Brescia e Bari hanno impugnato l’art. 593 c.p.p. (come sostituito dalla l. n. 46/2006) e l’art. 10 della medesima legge, in riferimento agli artt. 3, 24, 97, 111 e 112 della Costituzione. La critica comune: sottrarre al PM lo strumento dell’appello sulle assoluzioni avrebbe creato una disparità irragionevole con l’imputato, che può invece sempre appellare le condanne.

La decisione della Corte

La Corte ha riunito gli otto giudizi e ha ordinato la restituzione degli atti a tutte le Corti d’appello rimettenti. Come per la n. 348, la ragione è l’intervento medio tempore della sentenza n. 26 del 2007 che aveva già parzialmente modificato la normativa impugnata, rendendo necessaria una rivalutazione della rilevanza delle questioni residue.

Il principio

Quando più giudici rimettono alla Corte la stessa questione e la Corte ha già parzialmente deciso su di essa con altra sentenza, il giudice delle leggi riunisce i giudizi e restituisce gli atti a ciascun rimettente perché riesamini caso per caso se le norme residue, nel testo risultante dalle modifiche, siano ancora rilevanti e non manifestamente infondate.

Domande e risposte

Perché tante Corti d’appello hanno sollevato la stessa questione?

La legge Pecorella trovava applicazione in tutti i procedimenti di appello proposti dal PM prima della sua entrata in vigore; ogni Corte d’appello investita di un simile appello era tenuta a sollevare la questione di costituzionalità se la riteneva fondata.

Cosa cambiava tra l’art. 593 vecchio e nuovo?

Prima della legge n. 46/2006, il PM poteva appellare liberamente le sentenze di proscioglimento. La novella aveva limitato tale facoltà ai soli casi in cui fossero sopravvenute nuove prove decisive dopo il giudizio di primo grado.

La questione è stata poi definitivamente risolta?

Sì: con la sentenza n. 26 del 2007 la Corte aveva già ripristinato in parte l’appello del PM; successivamente il legislatore è intervenuto più volte a rimodulare la disciplina delle impugnazioni penali.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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