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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 593 c.p.p. come modificato dalla legge Pecorella, sollevata dal Tribunale di Tempio Pausania. Le norme impugnate erano già state oggetto della sentenza n. 26 del 2007 che ne aveva parzialmente dichiarato l’incostituzionalità.

Di cosa si tratta

Il Tribunale di Tempio Pausania era investito dell’appello del pubblico ministero avverso una sentenza assolutoria per lesioni colpose emessa dal Giudice di pace. Con l’entrata in vigore della legge Pecorella, l’appello avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile. Il rimettente aveva sollevato questione in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 112 Cost.

La questione di legittimità costituzionale

Legittimità costituzionale dell’art. 593 c.p.p. come sostituito dall’art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 112 della Costituzione. Rimettente: Tribunale di Tempio Pausania.

La decisione della Corte

La Corte dichiara la manifesta inammissibilità della questione, poiché le norme impugnate erano già state esaminate e in parte dichiarate incostituzionali con la sentenza n. 26 del 2007. Il rimettente deve applicare il diritto vigente risultante da quella pronuncia.

Il principio

La questione di legittimità costituzionale è manifestamente inammissibile quando la Corte si è già pronunciata sulle medesime norme, spettando al giudice rimettente applicare direttamente il principio di diritto risultante dalla precedente sentenza costituzionale.

Domande e risposte

Art. 112 Cost.: perché era richiamato?

L’art. 112 Cost. sancisce l’obbligatorietà dell’azione penale per il pubblico ministero. Il rimettente sosteneva che limitare l’appello del p.m. contro le assoluzioni contrastasse con questo obbligo costituzionale.

La legge Pecorella è ancora in vigore?

La legge n. 46 del 2006 è rimasta parzialmente in vigore dopo la sentenza n. 26/2007, che ne ha dichiarato incostituzionale la parte relativa all’appello del p.m. sulle sentenze di proscioglimento a seguito di dibattimento.

Come si applica la sentenza n. 26/2007 al caso concreto?

Il giudice rimettente avrebbe dovuto verificare se il proprio caso ricadeva nell’ambito della declaratoria di incostituzionalità operata dalla sentenza n. 26/2007 e applicare direttamente il principio di diritto affermato da quella pronuncia.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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