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La Corte Costituzionale dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 22, 26, 27 e 29 del decreto-legge «Bersani» n. 223 del 2006, sollevate dalle Regioni Veneto, Toscana e Friuli-Venezia Giulia in materia di riduzione delle spese degli enti pubblici. Le questioni sono inammissibili per difetti di motivazione sulla rilevanza o perché le norme sono già state oggetto di separata trattazione.
Di cosa si tratta
Il decreto-legge Bersani del 2006 conteneva disposizioni per il contenimento della spesa pubblica di enti ed organismi non territoriali (art. 22), per la riduzione dei costi degli organi collegiali (art. 26), per l’accentramento di funzioni in capo alle amministrazioni centrali (art. 27) e per la riduzione dei contributi agli enti (art. 29). Le Regioni Veneto, Toscana e Friuli-Venezia Giulia avevano impugnato queste norme per violazione delle competenze regionali in materia di coordinamento della finanza pubblica (artt. 117 e 119 Cost.).
La questione di legittimità costituzionale
Legittimità costituzionale degli artt. 22, 26, 27 e 29 del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge n. 248 del 2006, in riferimento agli artt. 3, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione, promossa dalle Regioni Veneto, Toscana e Friuli-Venezia Giulia.
La decisione della Corte
La Corte dichiara inammissibili tutte le questioni, riservando a separate pronunce la decisione delle restanti questioni dei medesimi ricorsi. Le ragioni di inammissibilità variano: difetti di motivazione sulla rilevanza, questioni già decise separatamente, o cedenza rispetto ad altre questioni prioritarie.
Il principio
Nelle impugnazioni in via principale in materia di coordinamento finanziario, le Regioni devono dimostrare in modo puntuale la rilevanza e la fondatezza di ciascuna singola questione; la genericita` della censura o l’omessa motivazione sulla rilevanza determina l’inammissibilità.
Domande e risposte
Cosa prevede il decreto Bersani in materia di spesa pubblica regionale?
Il d.l. n. 223 del 2006 (convertito in legge n. 248/2006) conteneva varie misure di contenimento della spesa, inclusa la riduzione dei finanziamenti agli enti pubblici non territoriali e ai loro organi collegiali.
Perché le questioni sono state dichiarate inammissibili?
Le Regioni ricorrenti non avevano adeguatamente motivato la rilevanza delle questioni rispetto ai propri casi concreti, oppure alcune questioni erano già state stralciate per essere trattate separatamente.
Cosa significa «riservata a separate pronunce»?
Significa che la Corte ha trattato solo alcune questioni in questa sentenza, rinviando le altre a decisioni successive; è una tecnica usata quando i ricorsi riguardano molte norme diverse.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — Riparto di competenze legislative Stato-Regioni
- Art. 119 della Costituzione — Autonomia finanziaria degli enti territoriali
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