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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte Costituzionale dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 22, 26, 27 e 29 del decreto-legge «Bersani» n. 223 del 2006, sollevate dalle Regioni Veneto, Toscana e Friuli-Venezia Giulia in materia di riduzione delle spese degli enti pubblici. Le questioni sono inammissibili per difetti di motivazione sulla rilevanza o perché le norme sono già state oggetto di separata trattazione.

Di cosa si tratta

Il decreto-legge Bersani del 2006 conteneva disposizioni per il contenimento della spesa pubblica di enti ed organismi non territoriali (art. 22), per la riduzione dei costi degli organi collegiali (art. 26), per l’accentramento di funzioni in capo alle amministrazioni centrali (art. 27) e per la riduzione dei contributi agli enti (art. 29). Le Regioni Veneto, Toscana e Friuli-Venezia Giulia avevano impugnato queste norme per violazione delle competenze regionali in materia di coordinamento della finanza pubblica (artt. 117 e 119 Cost.).

La questione di legittimità costituzionale

Legittimità costituzionale degli artt. 22, 26, 27 e 29 del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge n. 248 del 2006, in riferimento agli artt. 3, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione, promossa dalle Regioni Veneto, Toscana e Friuli-Venezia Giulia.

La decisione della Corte

La Corte dichiara inammissibili tutte le questioni, riservando a separate pronunce la decisione delle restanti questioni dei medesimi ricorsi. Le ragioni di inammissibilità variano: difetti di motivazione sulla rilevanza, questioni già decise separatamente, o cedenza rispetto ad altre questioni prioritarie.

Il principio

Nelle impugnazioni in via principale in materia di coordinamento finanziario, le Regioni devono dimostrare in modo puntuale la rilevanza e la fondatezza di ciascuna singola questione; la genericita` della censura o l’omessa motivazione sulla rilevanza determina l’inammissibilità.

Domande e risposte

Cosa prevede il decreto Bersani in materia di spesa pubblica regionale?

Il d.l. n. 223 del 2006 (convertito in legge n. 248/2006) conteneva varie misure di contenimento della spesa, inclusa la riduzione dei finanziamenti agli enti pubblici non territoriali e ai loro organi collegiali.

Perché le questioni sono state dichiarate inammissibili?

Le Regioni ricorrenti non avevano adeguatamente motivato la rilevanza delle questioni rispetto ai propri casi concreti, oppure alcune questioni erano già state stralciate per essere trattate separatamente.

Cosa significa «riservata a separate pronunce»?

Significa che la Corte ha trattato solo alcune questioni in questa sentenza, rinviando le altre a decisioni successive; è una tecnica usata quando i ricorsi riguardano molte norme diverse.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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