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Con sentenza n. 250 del 2008, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 2 e 3 della legge della Regione Lombardia n. 2 del 2007 (Legge quadro sul prelievo in deroga). La Regione aveva introdotto un sistema di approvazione annuale dei prelievi in deroga degli uccelli selvatici mediante legge-provvedimento del Consiglio regionale, in contrasto con la normativa statale attuativa della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici.
Di cosa si tratta
La direttiva comunitaria 79/409/CEE (concernente la conservazione degli uccelli selvatici) consente agli Stati di prevedere deroghe al divieto di abbattimento degli uccelli protetti, ma solo in via eccezionale e in presenza di specifiche condizioni. Il legislatore statale aveva disciplinato l’esercizio di tali deroghe con l’art. 19-bis della legge n. 157 del 1992, vincolando le Regioni a conformarsi alle prescrizioni della direttiva. La legge regionale lombarda, invece, aveva stabilito che ogni anno il Consiglio regionale approvasse con legge-provvedimento i piani di prelievo in deroga, rendendo la deroga un meccanismo ordinario e cadenzato.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 2 e 3 della legge regionale lombarda n. 2 del 2007, in riferimento all’art. 117, commi 1 e 2, lettera s), della Costituzione (tutela dell’ambiente e degli ecosistemi), ritenendo che la legge regionale, configurando un sistema di deroga “ordinario e cadenzato”, violasse sia la normativa comunitaria sia gli standard minimi di tutela della fauna stabiliti dallo Stato.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 2 e 3 della legge regionale n. 2 del 2007. Ha rilevato che il legislatore regionale — stabilendo l’approvazione annuale con legge-provvedimento, senza richiedere la verifica della sussistenza di un danno concreto — aveva introdotto un sistema di deroga in contrasto con l’art. 19-bis della legge n. 157 del 1992, che prescrive di conformarsi alle condizioni fissate dalla direttiva comunitaria.
Il principio
La facoltà regionale di autorizzare prelievi in deroga degli uccelli selvatici ex art. 9 della direttiva 79/409/CEE è esercitabile solo in via eccezionale e previa verifica della sussistenza di un danno effettivo; l’istituzione di un meccanismo ordinario e cadenzato di deroga annuale mediante legge-provvedimento viola sia la normativa comunitaria sia la competenza statale esclusiva in materia di tutela dell’ambiente.
Domande e risposte
Cosa prevede l’art. 9 della direttiva 79/409/CEE?
Consente deroghe al regime di protezione degli uccelli selvatici in casi eccezionali e tassativi (ad esempio per prevenire gravi danni alle colture, in assenza di altre soluzioni soddisfacenti): non autorizza regimi di deroga stabili o automatici.
Perché l’approvazione con “legge-provvedimento” era problematica?
Perché configurava un meccanismo di deroga necessario e cadenzato — la Regione era obbligata ad approvare annualmente la deroga indipendentemente dalla sussistenza dei presupposti di fatto — trasformando l’eccezione in regola, in contrasto con la logica della direttiva comunitaria e con la normativa statale.
La caccia rientra nelle competenze residuali delle Regioni?
Sì, la disciplina venatoria rientra generalmente nelle competenze residuali regionali, ma il prelievo in deroga di specie protette tange la tutela dell’ambiente (materia di competenza esclusiva statale ai sensi dell’art. 117, comma 2, lett. s, Cost.) e deve rispettare gli standard minimi fissati dallo Stato nel recepimento della normativa comunitaria.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze legislative Stato-Regioni in materia di ambiente e tutela della fauna
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.