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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte d’appello di Messina aveva censurato l’art. 593, comma 2, c.p.p. in un caso in cui il procedimento a quo riguardava una sentenza di non luogo a procedere del GUP, disciplinata dall’art. 428 c.p.p. La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità per aberratio ictus: come nell’analoga ordinanza n. 263/2008 (Trieste), era stata censurata la norma sbagliata.

Di cosa si tratta

La Corte d’appello di Messina era investita dell’appello proposto dal PM avverso una sentenza di non luogo a procedere «per non aver commesso il fatto» e «perché il fatto non sussiste», emessa dal GUP del Tribunale di Messina. Il regime di impugnazione di questa sentenza è l’art. 428 c.p.p., non l’art. 593 c.p.p. Il giudice messinese aveva però sollevato questione sull’art. 593, comma 2, c.p.p.

La questione di legittimità costituzionale

Norma impugnata: art. 593, comma 2, c.p.p. (come sostituito dalla legge n. 46/2006), nella parte in cui preclude al PM di appellare le sentenze di proscioglimento. Parametri: artt. 3, 111 (secondo comma) e 112 della Costituzione. Giudice rimettente: Corte d’appello di Messina (r.o. n. 304 del 2007).

La decisione della Corte

Manifesta inammissibilità per aberratio ictus. La Corte ha rilevato che il procedimento a quo riguardava l’impugnazione di una sentenza di non luogo a procedere pronunciata dal GUP, disciplinata dall’art. 428 c.p.p. Il giudice aveva dunque sottoposto a scrutinio una norma (art. 593 c.p.p.) di cui non avrebbe dovuto fare applicazione. L’errore nell’individuazione della norma rilevante comporta la manifesta inammissibilità della questione.

Il principio

La questione è inammissibile per aberratio ictus quando il rimettente indica come oggetto della censura una norma diversa da quella applicabile nel giudizio principale. Non rileva la fondatezza nel merito delle censure prospettate: il vizio formale è di per sé ostativo all’esame nel merito.

Domande e risposte

Qual è la differenza tra sentenza di non luogo a procedere e sentenza di proscioglimento?

La sentenza di non luogo a procedere (art. 425 c.p.p.) è emessa dal GUP all’esito dell’udienza preliminare, prima del dibattimento. La sentenza di proscioglimento (art. 530 c.p.p.) è emessa dal giudice del dibattimento a conclusione del processo. Le due fattispecie hanno regimi di impugnazione diversi.

L’art. 428 c.p.p. consentiva o meno l’appello del PM?

L’art. 4 della legge n. 46/2006 aveva modificato anche l’art. 428 c.p.p., disciplinando l’impugnazione delle sentenze del GUP. Le relative questioni di costituzionalità erano quindi quelle corrette da sollevare in casi come quello messinese.

Questa ordinanza è identica alla n. 263/2008?

La logica è la stessa (aberratio ictus per aver censurato l’art. 593 anziché l’art. 428 c.p.p.), ma i giudici rimettenti sono diversi (Messina e Trieste) e i procedimenti a quo riguardano casi concreti differenti.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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