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La Corte d’appello di Messina aveva censurato l’art. 593, comma 2, c.p.p. in un caso in cui il procedimento a quo riguardava una sentenza di non luogo a procedere del GUP, disciplinata dall’art. 428 c.p.p. La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità per aberratio ictus: come nell’analoga ordinanza n. 263/2008 (Trieste), era stata censurata la norma sbagliata.
Di cosa si tratta
La Corte d’appello di Messina era investita dell’appello proposto dal PM avverso una sentenza di non luogo a procedere «per non aver commesso il fatto» e «perché il fatto non sussiste», emessa dal GUP del Tribunale di Messina. Il regime di impugnazione di questa sentenza è l’art. 428 c.p.p., non l’art. 593 c.p.p. Il giudice messinese aveva però sollevato questione sull’art. 593, comma 2, c.p.p.
La questione di legittimità costituzionale
Norma impugnata: art. 593, comma 2, c.p.p. (come sostituito dalla legge n. 46/2006), nella parte in cui preclude al PM di appellare le sentenze di proscioglimento. Parametri: artt. 3, 111 (secondo comma) e 112 della Costituzione. Giudice rimettente: Corte d’appello di Messina (r.o. n. 304 del 2007).
La decisione della Corte
Manifesta inammissibilità per aberratio ictus. La Corte ha rilevato che il procedimento a quo riguardava l’impugnazione di una sentenza di non luogo a procedere pronunciata dal GUP, disciplinata dall’art. 428 c.p.p. Il giudice aveva dunque sottoposto a scrutinio una norma (art. 593 c.p.p.) di cui non avrebbe dovuto fare applicazione. L’errore nell’individuazione della norma rilevante comporta la manifesta inammissibilità della questione.
Il principio
La questione è inammissibile per aberratio ictus quando il rimettente indica come oggetto della censura una norma diversa da quella applicabile nel giudizio principale. Non rileva la fondatezza nel merito delle censure prospettate: il vizio formale è di per sé ostativo all’esame nel merito.
Domande e risposte
Qual è la differenza tra sentenza di non luogo a procedere e sentenza di proscioglimento?
La sentenza di non luogo a procedere (art. 425 c.p.p.) è emessa dal GUP all’esito dell’udienza preliminare, prima del dibattimento. La sentenza di proscioglimento (art. 530 c.p.p.) è emessa dal giudice del dibattimento a conclusione del processo. Le due fattispecie hanno regimi di impugnazione diversi.
L’art. 428 c.p.p. consentiva o meno l’appello del PM?
L’art. 4 della legge n. 46/2006 aveva modificato anche l’art. 428 c.p.p., disciplinando l’impugnazione delle sentenze del GUP. Le relative questioni di costituzionalità erano quindi quelle corrette da sollevare in casi come quello messinese.
Questa ordinanza è identica alla n. 263/2008?
La logica è la stessa (aberratio ictus per aver censurato l’art. 593 anziché l’art. 428 c.p.p.), ma i giudici rimettenti sono diversi (Messina e Trieste) e i procedimenti a quo riguardano casi concreti differenti.
Norme collegate
- Art. 112 della Costituzione — obbligatorietà dell’azione penale, parametro evocato dalla Corte rimettente
- Art. 111 della Costituzione — giusto processo e parità delle parti nel giudizio penale
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