Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sollevata dalla Corte d’appello di Firenze sull’inappellabilità delle sentenze di proscioglimento, perché l’ordinanza di rimessione era priva di qualsiasi motivazione sulla rilevanza della questione nel giudizio a quo.
Di cosa si tratta
La Corte d’appello di Firenze aveva impugnato l’art. 1 della legge 46/2006, che limitava il potere del pubblico ministero di appellare le sentenze di proscioglimento. La rimettente lamentava la violazione della parità tra le parti, dell’obbligatorietà dell’azione penale e del principio di ragionevolezza. Tuttavia l’ordinanza si limitava ad affermare apoditticamente la rilevanza, senza precisare se il giudizio traesse origine da un appello del PM avverso una sentenza di proscioglimento.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte d’appello di Firenze censurava l’art. 1 della legge 46/2006 – sostitutivo dell’art. 593 c.p.p. – in riferimento agli artt. 3, 111, secondo comma, e 112 della Costituzione, nella parte in cui limitava il potere del PM di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione: l’ordinanza di rimessione era del tutto priva di motivazione sulla rilevanza, limitandosi ad un’affermazione apodittica. Non veniva precisato se il giudizio a quo traesse origine dall’appello proposto dal PM avverso una sentenza di proscioglimento, né il tipo di procedimento pendente.
Il principio
Il giudice rimettente deve motivare in modo specifico la rilevanza della questione di legittimità costituzionale: non è sufficiente affermare che il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla questione, occorre spiegare concretamente perché e in che modo la norma impugnata incida sulla decisione del caso concreto.
Domande e risposte
Cosa si intende per “rilevanza” di una questione di legittimità costituzionale?
La rilevanza significa che la norma impugnata deve essere effettivamente applicabile al giudizio in corso e che la sua eventuale incostituzionalità inciderebbe sull’esito del giudizio stesso. Non basta che la norma sia astrattamente applicabile: occorre che il giudice spieghi il collegamento diretto con il caso concreto.
Perché l’omessa motivazione sulla rilevanza determina l’inammissibilità?
Perché la Corte costituzionale, agendo come giudice dei giudici, può pronunciarsi solo su questioni concretamente connesse ad un giudizio pendente. Se non emerge che la norma si applichi al caso, la questione è meramente astratta e il rinvio è improprio.
La questione poteva essere riproposta dalla stessa Corte d’appello?
Sì, con una nuova ordinanza adeguatamente motivata sulla rilevanza. Ma successivamente la sentenza n. 320/2007 aveva già risolto analoga questione, rendendo di fatto superato il problema nella maggior parte dei casi analoghi.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — parametro di ragionevolezza invocato dalla rimettente
- Art. 111 della Costituzione — parità tra le parti nel giusto processo
- Art. 112 della Costituzione — obbligatorietà dell’azione penale
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.