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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara illegittima una norma regionale dell’Emilia-Romagna che, per i procedimenti di bonifica già avviati, continuava ad applicare la vecchia disciplina abrogata dal Codice dell’ambiente (d.lgs. n. 152/2006). La tutela ambientale è materia di competenza statale esclusiva e la Regione non può derogare alla legge statale vigente.

Di cosa si tratta

Quando il decreto legislativo n. 152 del 2006 (Codice dell’ambiente) ha introdotto una nuova disciplina sulla bonifica dei siti contaminati, ha espressamente abrogato il precedente d.lgs. n. 22/1997. La Regione Emilia-Romagna aveva però stabilito che i procedimenti già avviati dai Comuni prima dell’entrata in vigore del Codice ambientale dovessero continuare sulla base della vecchia normativa. Il TAR dell’Emilia-Romagna ha sollevato la questione di legittimità costituzionale di questa norma regionale.

La questione di legittimità costituzionale

Il TAR per l’Emilia-Romagna ha impugnato l’art. 5 della legge regionale n. 5/2006 (modificato dall’art. 25 della l.r. n. 13/2006), in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, che riserva allo Stato la competenza esclusiva in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema. La norma regionale, consentendo di applicare il diritto abrogato, si poneva in contrasto con la normativa statale in vigore.

La decisione della Corte

La Corte accoglie la questione e dichiara illegittimo l’art. 5 della legge regionale. La tutela dell’ambiente è competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lett. s), Cost.: una norma regionale che proroga l’applicazione di una disciplina statale espressamente abrogata invade questa competenza, anche se lo fa per ragioni di continuità procedurale.

Il principio

In materia di tutela ambientale, riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, le Regioni non possono disporre la sopravvivenza di norme statali che il legislatore nazionale ha espressamente abrogato. La disciplina intertemporale del Codice dell’ambiente prevale su quella regionale.

Domande e risposte

Cosa succede ai procedimenti di bonifica avviati prima del 2006?

Dopo questa sentenza, devono essere conclusi applicando il d.lgs. n. 152/2006, non la vecchia normativa. L’art. 265, comma 4, del Codice dell’ambiente stabilisce che le nuove disposizioni si applicano a tutte le situazioni non già irreversibilmente definite.

Perché la Regione aveva dettato questa norma?

Per garantire continuità ai procedimenti di bonifica già istruiti, evitando che cambiassero le regole a metà del percorso. Ma questa finalità, per quanto comprensibile, non può prevalere sulla competenza statale esclusiva in materia ambientale.

Chi era competente per i procedimenti di bonifica prima della riforma?

La norma regionale confermava la competenza dei Comuni per i procedimenti già avviati. Il Codice ambientale ha invece ridisegnato le competenze, attribuendo un ruolo centrale alle Regioni e alle Province.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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