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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sollevata dal Giudice di pace di Palermo sull’art. 3, comma 3, del d.P.R. n. 394/1999 in materia di immigrazione. La questione riguardava il diritto di difesa degli stranieri destinatari di decreti di espulsione, ma difettava dei necessari requisiti di ammissibilità.

Di cosa si tratta

Due cittadini stranieri — uno tunisino e uno rumeno — avevano impugnato i rispettivi decreti di espulsione davanti al Giudice di pace di Palermo. Il giudice aveva sollevato questione di legittimità costituzionale di una norma del regolamento di attuazione del Testo Unico Immigrazione, ritenendola in contrasto con il diritto di difesa garantito dalla Costituzione.

La questione di legittimità costituzionale

Il Giudice di pace di Palermo ha impugnato l’art. 3, comma 3, ultimo periodo, del d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, come sostituito dal d.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334, in riferimento all’art. 24, secondo e terzo comma, della Costituzione (diritto di difesa e difesa d’ufficio). Le ordinanze di rimessione erano due, di identico contenuto, depositate il 23 ottobre 2006.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione. Il giudice rimettente non aveva adeguatamente motivato la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione nel caso concreto, rendendo il giudizio di costituzionalità non proponibile.

Il principio

La questione di legittimità costituzionale deve essere adeguatamente motivata sia sotto il profilo della rilevanza nel giudizio a quo sia sotto quello della non manifesta infondatezza; la carenza di motivazione su tali presupposti determina l’inammissibilità della questione.

Domande e risposte

Che cos’è la manifesta inammissibilità di una questione di legittimità costituzionale?

Si verifica quando la questione non soddisfa i requisiti formali o sostanziali minimi per essere esaminata nel merito dalla Corte: ad esempio perché difetta di motivazione sulla rilevanza o sulla non manifesta infondatezza.

Cosa prevede l’art. 24 della Costituzione?

Garantisce a tutti il diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi, e assicura ai non abbienti i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.

Un giudice di pace può sollevare questioni di legittimità costituzionale?

Sì, qualsiasi giudice — incluso il giudice di pace — può sollevare questioni di legittimità costituzionale nel corso di un giudizio, a condizione che la questione sia rilevante e non manifestamente infondata.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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