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La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sull’art. 1, comma 69, della legge n. 239/2004 in materia di distribuzione del gas naturale, che salvaguardava la facoltà di riscatto anticipato delle concessioni se prevista nei contratti originari. La norma interpretativa non viola i principi di uguaglianza e buon andamento della pubblica amministrazione.

Di cosa si tratta

Il d.lgs. n. 164/2000 aveva riformato il settore della distribuzione del gas naturale, prevedendo un periodo transitorio per le concessioni in essere. La legge n. 239/2004 (art. 1, comma 69) aveva interpretato autentica una norma transitoria, chiarendo che durante il periodo di transizione rimaneva salva la facoltà di riscatto anticipato della concessione da parte del Comune concedente, se tale facoltà era stata prevista nei contratti originari. Il Comune di Mirano aveva esercitato questa facoltà contro ENEL Rete Gas.

La questione di legittimità costituzionale

Il TAR Veneto ha impugnato l’art. 1, comma 69, della legge 23 agosto 2004, n. 239 in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, sostenendo che la norma interpretativa avesse un contenuto innovativo (reintroduzione del riscatto anticipato) e comprimesse l’affidamento delle imprese concessionarie nelle convenzioni stipulate con i Comuni, violando i principi di uguaglianza e buon andamento.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato non fondata la questione. La norma si limita a chiarire la portata della norma transitoria precedente e non reintroduce il riscatto anticipato come istituto generale scomparso. L’affidamento delle imprese concessionarie non poteva ritenersi leso poiché la facoltà di riscatto era già prevista nelle convenzioni originarie; le imprese erano consapevoli di questa clausola. Inoltre, il riscatto anticipato serve l’interesse pubblico alla riorganizzazione del servizio, il che è compatibile con il principio di buon andamento.

Il principio

L’affidamento delle imprese private nelle concessioni stipulate con la pubblica amministrazione non è tutelato in modo assoluto: quando la facoltà di riscatto anticipato era stata originariamente pattuita, le imprese non possono invocare un legittimo affidamento nella permanenza della concessione per l’intera durata del periodo transitorio.

Domande e risposte

Cos’è il riscatto anticipato di una concessione?

È la facoltà del Comune concedente di acquisire anticipatamente la gestione del servizio, prima della scadenza naturale della concessione, corrispondendo un indennizzo al concessionario. Era previsto dalla normativa storica sulle concessioni dei pubblici servizi.

Perché la riforma del 2000 (d.lgs. n. 164) era rilevante per le concessioni?

Il d.lgs. n. 164/2000 aveva liberalizzato il mercato del gas naturale, prevedendo che le concessioni in essere fossero mantenute per un periodo transitorio prima di essere messe a gara. La norma censurata chiariva come si applicassero le clausole di riscatto durante questo periodo.

Il concessionario che ha subito il riscatto può partecipare alla gara successiva?

Sì. La Corte ha sottolineato che l’impresa il cui servizio è stato riscattato può partecipare senza limitazioni alla successiva procedura di gara per l’affidamento del servizio (art. 15, comma 10, d.lgs. n. 164/2000).

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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