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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sollevata dal Tribunale di Pesaro sulla legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, nella parte in cui non prevede per gli avvocati che aderiscono alle astensioni collettive oneri economici equiparabili alla mancata percezione del salario.
Di cosa si tratta
Il Tribunale di Pesaro era stato investito di un procedimento penale in cui il difensore di fiducia aveva aderito all’astensione collettiva dalle udienze proclamata dall’Organismo Unitario dell’Avvocatura. Il giudice rimettente riteneva che la legge n. 146 del 1990 sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, che disciplina anche le astensioni degli avvocati, non prevedesse a carico di questi ultimi oneri economici analoghi a quelli che gravano sui lavoratori dipendenti che scioperano.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Pesaro ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 39, 40 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 2-bis della legge 15 giugno 1990, n. 146, nella parte in cui non prevedono, per gli avvocati che aderiscono alle astensioni collettive dalle udienze, oneri economici equiparabili alla perdita del salario subita dai lavoratori dipendenti in caso di sciopero.
La decisione della Corte
La Corte, con relatore il giudice Luigi Mazzella, ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione. Il rimettente non aveva adeguatamente motivato la rilevanza della questione nel giudizio in corso, non essendovi un diretto nesso tra la norma censurata — che riguarda gli obblighi economici degli avvocati in caso di astensione — e il procedimento penale pendente davanti al Tribunale.
Il principio
Una questione di legittimità costituzionale è rilevante solo quando la norma censurata deve essere necessariamente applicata dal giudice nel giudizio a quo. Se la questione riguarda un profilo (nel caso, gli oneri economici dell’avvocato che si astiene) che non incide direttamente sulla definizione del giudizio principale (il procedimento penale), la questione è inammissibile per difetto di rilevanza.
Domande e risposte
Gli avvocati possono astenersi dalle udienze?
Sì, la Corte costituzionale ha riconosciuto con la sentenza n. 171 del 1996 che gli avvocati hanno un diritto di astensione collettiva dalle udienze, analogo al diritto di sciopero. Tale astensione è però soggetta alla disciplina prevista dalla legge n. 146 del 1990 sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con obblighi di preavviso e di tutela delle prestazioni indispensabili.
Cosa prevede la legge n. 146 del 1990 per le astensioni degli avvocati?
La legge n. 146 del 1990, applicata alle astensioni degli avvocati con la sentenza n. 171 del 1996, prevede l’obbligo di un congruo preavviso, limiti temporali ragionevoli dell’astensione e l’obbligo di assicurare le prestazioni essenziali (come la difesa degli imputati detenuti). Non prevede però — a differenza delle astensioni dei lavoratori dipendenti — sanzioni economiche a carico degli avvocati che aderiscono all’astensione.
Perché la questione è stata dichiarata inammissibile?
La Corte ha rilevato che il giudice rimettente non aveva dimostrato il necessario collegamento tra la norma censurata (l’assenza di oneri economici per gli avvocati che si astengono) e la decisione del giudizio principale (il procedimento penale pendente). La questione era quindi irrilevante nel caso concreto.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza, parametro invocato
- Art. 40 della Costituzione — Diritto di sciopero, parametro invocato
- Art. 97 della Costituzione — Buon andamento della pubblica amministrazione, parametro invocato
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