Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sollevata dal Tribunale di La Spezia sulla norma che, per il richiedente la pensione di inabilità civile assoluta, non esclude dal computo del reddito quello degli altri componenti del nucleo familiare. La motivazione sulla rilevanza era insufficiente.
Di cosa si tratta
Una persona con invalidità civile assoluta aveva chiesto la pensione di inabilità, che le era stata negata perché il suo reddito, sommato a quello del coniuge, superava il limite di legge. Se invece fosse stato considerato il solo reddito personale, ella avrebbe avuto diritto alla prestazione. Il Tribunale di La Spezia, sezione lavoro, riteneva irragionevole che per la pensione di inabilità civile assoluta si tenesse conto del reddito familiare, mentre per l’assegno mensile agli invalidi parziali tale cumulo era escluso.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di La Spezia ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, e 38, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell’art. 14-septies, quarto e quinto comma, del d.l. 30 dicembre 1979, n. 663, convertito dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, nella parte in cui non prevede, per il richiedente la pensione di inabilità, l’esclusione dal computo dei redditi di quelli percepiti dagli altri componenti del nucleo familiare.
La decisione della Corte
La Corte, con relatore il giudice Francesco Amirante, ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione. Il Tribunale di La Spezia non aveva adeguatamente motivato la rilevanza della questione nel giudizio principale, non avendo chiarito quale fosse la norma effettivamente applicata al caso concreto tra le varie disposizioni che regolano il computo del reddito in materia di prestazioni assistenziali.
Il principio
Per la ricevibilità di una questione di legittimità costituzionale è necessario che il giudice rimettente individui con precisione la norma impugnata e ne dimostri la rilevanza nel giudizio a quo. L’ambiguità nell’identificazione della norma censurata e l’insufficiente motivazione sulla sua applicabilità al caso concreto determinano l’inammissibilità della questione.
Domande e risposte
Come si calcola il reddito per la pensione di inabilità civile?
Per la pensione di inabilità civile assoluta, il limite di reddito previsto dalla legge è calcolato tenendo conto anche dei redditi degli altri componenti del nucleo familiare. Questo differisce dal trattamento dell’assegno mensile per gli invalidi parziali, per i quali la legge esclude dal computo il reddito dei familiari.
Qual è la differenza tra pensione di inabilità e assegno mensile per invalidi?
La pensione di inabilità è riconosciuta agli invalidi civili totali (con riduzione della capacità lavorativa al 100%), mentre l’assegno mensile spetta agli invalidi parziali (tra il 74% e il 99%). Le due prestazioni hanno requisiti reddituali diversi: per l’assegno mensile il reddito dei familiari non si cumula, mentre per la pensione di inabilità si cumula.
Perché la questione è stata dichiarata inammissibile?
La Corte ha rilevato che l’ordinanza di rimessione era confusa nell’identificazione della norma impugnata (il rimettente citava la “legge n. 33” ma in realtà la disposizione in questione era nel d.l. n. 663 del 1979) e non aveva adeguatamente motivato la rilevanza della questione nel caso concreto.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza e ragionevolezza, parametro invocato
- Art. 38 della Costituzione — Diritto all’assistenza sociale, parametro invocato
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.