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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma della Regione Piemonte che attribuiva al piano d’area del Parco fluviale Gesso e Stura efficacia anche ai fini della tutela del paesaggio, violando il principio di prevalenza cogente dei piani paesistici sulla pianificazione delle aree protette stabilito dal Codice dei beni culturali.

Di cosa si tratta

La Regione Piemonte aveva istituito con la legge n. 3 del 2007 il Parco fluviale Gesso e Stura. L’art. 12, comma 2, della legge prevedeva che il piano d’area del Parco fosse efficace anche per la tutela del paesaggio ai sensi dell’art. 143 del Codice dei beni culturali (d.lgs. n. 42 del 2004). Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato tale norma per contrasto con la normativa statale sulla tutela del paesaggio.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 12, comma 2, della legge regionale Piemonte n. 3 del 2007, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), e terzo comma, della Costituzione, sostenendo che la norma violava il principio di prevalenza cogente dei piani paesistici sui piani delle aree protette desumibile dall’art. 145, comma 3, del Codice dei beni culturali.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 12, comma 2, della legge regionale Piemonte n. 3 del 2007. L’art. 145, comma 3, del d.lgs. n. 42 del 2004 stabilisce la prevalenza cogente dei piani paesistici sulla pianificazione delle aree naturali protette. La norma regionale, attribuendo al piano d’area efficacia paesaggistica, invertiva questa gerarchia e violava la competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente e dei beni culturali.

Il principio

I piani paesistici sono gerarchicamente superiori ai piani delle aree naturali protette: i secondi devono conformarsi ai primi, non viceversa. Le Regioni non possono attribuire ai piani delle aree protette un’efficacia paesaggistica che interferisca con o sostituisca quella propria dei piani paesistici regionali, materia di competenza esclusiva statale ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.

Domande e risposte

Qual è la differenza tra piano paesistico e piano d’area di un parco?

Il piano paesistico è lo strumento di tutela del paesaggio previsto dal Codice dei beni culturali, elaborato congiuntamente da Stato e Regioni. Il piano d’area è lo strumento di pianificazione e gestione del parco naturale, che regola le attività consentite nelle diverse zone del parco. Sono strumenti distinti con finalità diverse.

Perché i piani paesistici prevalgono sui piani dei parchi?

Perché la tutela del paesaggio è materia di competenza esclusiva statale (art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.) e i piani paesistici esprimono tale competenza. La Corte costituzionale ha più volte affermato la primautà della tutela paesaggistica come valore costituzionale primario.

La Regione Piemonte ha potuto mantenere il Parco fluviale Gesso e Stura?

Sì: la declaratoria di illegittimità riguarda solo il comma 2 dell’art. 12, relativo all’efficacia paesaggistica del piano d’area. L’istituzione del Parco e le altre disposizioni della legge n. 3 del 2007 rimangono valide.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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